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Senza rischi e benefici costi e ricavi di un bene non vanno in bilancio

Società senza rischio o beneficio significativo non registra in bilancio né ricavi né costi derivanti dalla compravendita di beni.

Una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita di un bene né il costo d’acquisto del bene stesso. Lo si legge nella bozza di risposta dell’Organismo italiano di contabilità (Oic), posta in consultazione sino all’11 dicembre, a un quesito sulla possibilità di applicare in anticipo il principio Oic 34 (rilevazione e valutazione ricavi).

Una società chiede se i criteri previsti dai paragrafi A.5 – A.7 dell’Oic 34, per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto terzi, siano compatibili con l’attuale quadro normativo e pertanto si possano applicare prima dell’adozione del nuovo principio, che avverrà a partire dal 2024.

La situazione è quella della società che agisce per conto proprio o di terzi, che si verifica quando in una transazione essa è coinvolta come terza parte oltre a venditore e cliente. Per stabilire se agisce per conto proprio, gli elementi da considerare, anche disgiuntamente, sono: responsabilità di fornire beni/servizi al cliente; rischio di magazzino; potere discrezionale di decidere il prezzo del bene/servizio. Se la società non agisce per conto proprio, contabilizza la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto terzi, rilevando il ricavo della vendita/prestazione al netto dei costi per l’acquisto, individuando il valore della sola commissione.

L’Oic, innanzitutto, precisa che in linea generale non è prevista l’adozione anticipata al 2023 dell’Oic 34. Tuttavia, il problema della rilevazione dei ricavi da parte dei soggetti che operano da intermediari è stato già affrontato nella Newsletter del settembre 2017 precisando che il principio del trasferimento di rischi e benefici era già presente nell’Oic 15 per la rilevazione dei ricavi e nell’Oic 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino. Si concludeva che, se la società non assume alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione), non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo di acquisto della materia prima: iscrive, invece, le commissioni spettanti e i ricavi da eventuali servizi prestati.

In definitiva la società, come chiarito dall’Oic 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrive la commissione da vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso.

La risposta conferma che gran parte delle regole contenute nell’Oic 34 non sono una novità assoluta e che il nuovo principio ha il pregio di riassumere e coordinare alcune regole sinora contenute in diversi documenti.

Situazioni come quella descritta rilevano anche ai fini fiscali per effetto della derivazione (anche semplice) e si riflettono sui conseguenti obblighi contabili, quali la tenuta o meno della contabilità di magazzino, potendo influenzare il totale dell’attivo, ai fini del superamento o meno delle soglie che consentono la redazione del bilancio abbreviato.

Dal punto di vista fiscale la risoluzione n. 377/E/2002 era già pervenuta alle conclusioni illustrate.

Fonte: Il Sole 24ORE

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