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E-commerce, controlli incrociati per le vendite non dichiarate

Stretta con i dati in arrivo dai gestori di piattaforme di pagamento digitali. Escluse dalla comunicazione informazioni su piccoli operatori.

Informazioni sulle vendite online e sui dati dei pagamenti transfrontalieri realizzati tramite piattaforme di e-commerce, in base ai provvedimenti che attuano la direttiva Dac7 e il decreto legislativo 153/23. Gli adempimenti comunicativi richiesti, da un lato, ai gestori dei marketplace e, dall’altro, ai Psp (prestatori dei servizi di pagamento) convergono entrambi nella direzione di contrastare i fenomeni di evasione posti in essere da imprese fraudolente che, utilizzando la digitalizzazione dell’economia, sfuggono spesso all’applicazione delle norme fiscali e all’adempimento dei relativi obblighi. I gestori di piattaforme digitali e i prestatori di servizi di pagamento elettronico diventano di fatto collaboratori delle amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri, dovendo trasmettere, seppure con cadenze temporali diverse, annuale per le vendite e trimestrale per i pagamenti, le informazioni utili a valutare e controllare correttamente il reddito realizzato dai venditori, anche se persone fisiche, nei rispettivi Paesi attraverso le attività commerciali svolte con l’intermediazione dei marketplace. La comunicazione dei dati riguarderà, con alcune eccezioni, tutti i venditori che, dietro corrispettivo, operano nella locazione di beni immobili, sia residenziali che commerciali, nei servizi personali, nella vendita di beni e nel noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Soggetti obbligati

L’adempimento è a carico dei gestori di piattaforma, a prescindere dalla forma giuridica assunta, che stipulano un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma, e cioè qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consentono ai venditori di fornire agli utenti, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente. Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori, mentre non includono i software che facilitano solo il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma. L’adempimento è escluso solamente per i gestori che, fin dall’inizio e su base annua, sono in grado di dimostrare che l’intero modello di affari della piattaforma gestita non include venditori oggetto di comunicazione.

Venditori esclusi

Non vanno infatti comunicati i dati di venditori che, in via alternativa, sono un’entità statale oppure un’entità con capitale negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari: ciò in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza. La comunicazione non comprenderà inoltre i venditori per i quali sono state facilitate oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo di interesse: sono esclusi quindi i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero e rispetto ai quali l’Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti. Restano infine esclusi i dati dei piccoli operatori, per i quali cioè il gestore della piattaforma abbia intermediato meno di trenta attività nell’arco di un anno e con un importo totale del corrispettivo versato o accreditato non superiore a duemila euro.

Dati da comunicare

Per ciascun venditore vanno trasmessi, tra gli altri, i dati anagrafici, il numero di partita Iva, il titolare e l’identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato quanto dovuto, il valore totale del corrispettivo versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato.

Fonte: Il Sole 24ORE

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