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La società neocostituita subentra nella base Ace della scissa

Scissione societaria non implica variazioni rilevanti per l'ACE, né in aumento né in diminuzione, per le società coinvolte.

La domanda

La società “A” cede alla società “B” tramite scissione tutti gli immobili, la società “B” riceve gli immobili più le riserve disponibili della società A il 9 febbraio 2021 data della costituzione della nuova società. considerando che le riserve ricevute dalla società scissa sono riserve da utili pari ad 5,6 milioni di euro e che l’utile del 2020 è pari a 750mila euro. Come comportarsi per quanto riguarda la normativa Ace o super Ace nel 2021, per la società costituenda, visto che le riserve ricevute sono tutte disponibili e che al 31 dicembre 2020 la società era inesistente.
M. P. – Lecce

L’operazione di scissione non comporta, in linea generale, per le società partecipanti, alcuna variazione rilevante ai fini Ace, né in aumento, né in diminuzione. L’operazione di scissione infatti, come quella di fusione, non è un’operazione idonea a generare incrementi e/o decrementi del capitale proprio rilevanti ai fini dell’agevolazione Ace, in considerazione della natura successoria e non realizzativa dell’operazione medesima (articolo 173, comma 4 del Tuir). Con riguardo alle operazioni di scissione, l’Amministrazione si era già espressa con la circolare 76/E/1998 in materia D.I.T., sostenendo che la variazione del capitale proprio rilevante ai fini dell’agevolazione doveva intendersi ripartita (in caso di scissione parziale) tra la società scissa e le società beneficiarie in base al criterio dell’articolo 173, comma 4 del Tuir (già articolo 123-bis, comma 4), ossia in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite alle beneficiarie o rimaste in capo alla scissa medesima (Assonime, circolare 7 giugno 2012, n. 17, paragrafo 3.2.2). Sulla base degli orientamenti ministeriali e dottrinali sopra citati, si riteneva che tale criterio proporzionale conservasse una sua validità e applicabilità anche ai fini della ripartizione della base Ace e delle eccedenze Ace esistenti presso la società scissa al momento del perfezionamento giuridico dell’operazione. Tale orientamento è stato confermato con la risposta ad interpello 129/2021. Quindi la società neocostituita ai fini Ace subentra nella base Ace della società scissa in proporzione al patrimonio netto trasferito. In particolare la base Ace è ripartita tra scissa e beneficiaria in base alle regole dell’articolo 173, comma 4 del Tuir (in proporzione, cioè, alle rispettive quote del patrimonio netto contabile rimaste in capo alla scissa o trasferite alla beneficiaria). Gli incrementi invece verificatisi successivamente alla scissione in capo alla beneficiaria sono considerati incrementi propri di quest’ultima. Si segnala, infine, che gli incrementi patrimoniali rilevanti ai fini della super Ace sono assunti nel limite massimo di legge di 5 milioni di euro per ciascuna delle società destinatarie e non cumulativamente ( risposta interpello agenzia delle Entrate 13 gennaio 2023 n. 22).

Fonte: Il Sole 24ORE

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