Fino a giovedì 30 novembre si potrà regolarizzare le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021. La possibilità riguarda le attività per le quali, alla data della regolarizzazione, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento dei redditi evasi o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione nel quadro RW. La regolarizzazione riguarda anche le cripto-attività che sono state cedute nel corso di ciascuno dei periodi d’imposta ancora accertabili. Chi deciderà di aderire all’emersione fino al 2021 dichiarerà, coerentemente, nel quadro RW del modello Redditi 2023 le criptovalute detenute nel 2022 e i redditi da criptoattività percepiti nel 2022.
La regolarizzazione non è ammessa se l’autore delle abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione delle norme interessate.
La trasmissione
Chi intende presentare l’istanza di emersone deve avvalersi dell’apposito modello approvato con il provvedimento delle Entrate del 7 agosto 2023 (290480/2023).
Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, si deve allegare anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
La trasmissione va effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della Direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
Dalle istruzioni al modello si comprende che, per l’agenzia delle Entrate, fino all’entrata in vigore della nuova lettera c-sexies dell’articolo 67, comma 1, Tuir, l’obbligo di compilare il quadro RW riguardava solo le criptovalute e non anche le altre cripto-attività; mentre l’obbligo di dichiarare i «redditi diversi» percepiti nel quadro RT o, nel caso di staking, i «redditi di capitale» percepiti nel quadro RL riguarda anche le cripto-attività diverse dalle valute virtuali.
Come regolarizzare
Da notare che, ai fini della regolarizzazione dei redditi non dichiarati, non è necessario che sia ricostruito il loro ammontare. È solo richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo. Il meccanismo però, in certi casi può essere più oneroso del ravvedimento oneroso su base analitica.
La regolarizzazione dell’omessa indicazione delle criptovalute nel quadro RW comporta, invece, il pagamento di una somma nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-valute, somma che sostituisce la sanzione di cui all’ articolo 5, comma 2, del Dl 167/1990.
Il valore da considerare
Il valore delle cripto-attività su cui calcolare l’imposta sostitutiva e/o le sanzioni ridotte è dato dal valore al 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta e/o per le attività cedute nel corso del periodo d’imposta dal valore al termine del periodo di detenzione.
Come precisano le istruzioni, il valore al momento del realizzo è determinato al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-valute.
Il valore al 31 dicembre di ciascun anno è determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato le cripto-valute in relazione alle quali intende avvalersi della procedura di regolarizzazione.
Il versamento
Per quanto riguarda i versamenti, la risoluzione 50/E del 2023 ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nel modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide):
• «1718» per la sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale;
• «1719» per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sui valori delle criptoattività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.
La quietanza del versamento con il modello F24 va allegata, unitamente a una relazione di accompagnamento, con la relativa documentazione probatoria, all’istanza, il che fa pensare che sia opportuno affrettare il pagamento.
Fonte: Il Sole 24ORE