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Assegnazione beni ai soci: la rivalutazione è rilevante

Scadenza agevolazioni fiscali (legge 197/2022) il 30 novembre. Valuta rivalutazione beni immobili (Dl 104/2020) per benefici.

Per le assegnazioni agevolate (legge 197/2022), in scadenza giovedì 30 novembre, rileva il maggior valore attribuito ai beni immobili in sede di rivalutazione ex Dl 104/2020? È questo probabilmente il quesito più diffuso tra coloro che hanno fatto o pensano di fare ricorso all’ultimo minuto all’operazione agevolata.

La rivalutazione dei beni d’impresa disciplinata dal Dl 104/2020 prevedeva un’efficacia fiscale immediata dei maggiori valori ai fini della deducibilità degli ammortamenti. Il comma 5 dell’ articolo 110 del decreto disponeva invece che plus e minus dovessero essere determinate assumendo il costo dei beni ante rivalutazione nel caso di cessione o destinazione a finalità estranea all’esercizio antecedente all’inizio del quarto esercizio successivo (2024) a quello nel cui bilancio la rivalutazione era eseguita (2020). A stretto rigore normativo, quindi, realizzandosi le assegnazioni agevolate nel 2023, risulterebbe impedita la possibilità di poter tenere conto del valore rivalutato del bene (problema posto dal paragrafo D1.1.2.1 dello studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 46-2023T).

Negli identici termini il problema si era però già posto nelle assegnazioni agevolate disciplinate dalla legge 205/2015. Le Entrate nella circolare 37/E/2016 aveva affrontato il tema chiarendo (forse sorprendentemente) che (paragrafo 7): «per ragioni di coordinamento sistematico tra la disciplina della rivalutazione e quella della assegnazione in esame, appare ragionevole ritenere che la fuoriuscita agevolata del bene dal patrimonio dell’impresa nel periodo 2016 (e, quindi, nell’ultimo periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione) non determina una ipotesi ordinaria di assegnazione per la quale è previsto il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione».

Quindi per le Entrate il tema non si poneva. La rivalutazione nelle assegnazioni agevolate era immediatamente efficace senza dover attendere alcuna decorrenza.

In questo contesto francamente non si vede sulla base di quali diversi elementi interpretativi, l’agenzia delle Entrate potrebbe ora giustificare un cambio di rotta rispetto al passato atteso che nella sostanza il quadro normativo in cui si collocano la rivalutazione del 2020 (Dl 104/2020) e le assegnazioni agevolate 2023 (legge 197/2022) è sostanzialmente identico a quello in cui si innestava il chiarimento della circolare 37/E/2016 (la rivalutazione era disciplinata dalla legge 147/2013 e le assegnazioni agevolate dalla legge 208/2015). Né si vuole pensare che un cambio di opinione possa essere oggi giustificato dalla diversa misura delle imposte sostitutive sui maggiori valori da rivalutazione dei beni e sui plusvalori emergenti dalle assegnazioni agevolate applicabili allora e ora.

Resta dubbio, semmai, un tema che riguarda il perimetro applicativo di questa deroga interpretativa della decorrenza della rivalutazione dei beni nell’ambito delle operazioni agevolate. Nella circolare 37/E/2016 l’Agenzia faceva esplicito riferimento alle sole assegnazioni agevolate e non anche alle cessioni e trasformazioni agevolate. Anche queste operazioni, però, determinano la fuoriuscita non ordinaria del bene da patrimonio d’impresa quindi per le stesse ragioni di «coordinamento sistematico» il chiarimento è da ritenere possa avere valenza generale.

Fonte: Il Sole 24ORE

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