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Verifica rischi fiscali con doppi benefici

Decreto legislativo: imprese con basso volume opzione biennale Tax Control Framework, certificato da professionisti qualificati.

Per le imprese con volume di affari o di ricavi inferiore alle soglie previste per la cooperative compliance, lo schema di decreto legislativo sull’adempimento collaborativo, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 16 novembre scorso, prevede una opzione di durata biennale, non revocabile, tacitamente rinnovabile, per l’adozione del sistema di rilevazione del rischio fiscale (Tax control framework) che dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati.

Con buona pace di taluni critici di professione, ma di scarsa visione, un riconoscimento di premialità sotto il profilo sanzionatorio amministrativo e penale alle imprese che, pur non avendo i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo, decidono volontariamente di adottare un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale opportunamente certificato da professionisti qualificati, e che comunicano preventivamente all’agenzia delle Entrate i possibili rischi di natura fiscale, rappresenta un passaggio rilevantissimo
della riforma, sia per il sistema Paese che per i professionisti individuati dal legislatore, ossia commercialisti e avvocati.

Per il sistema Paese, perché diffonde nel tessuto imprenditoriale italiano una cultura delle prevenzione nella gestione aziendale fondata su principi di trasparenza e collaborazione che, oltre a ridurre al minimo i rischi di natura fiscale, è anche funzionale per la salvaguardia della continuità aziendale, in una logica di coerenza e continuità anche con le recenti disposizioni in materia di prevenzione della crisi di impresa.

Per commercialisti e avvocati, perché attribuisce un riconoscimento di competenza tecnica esclusiva agli iscritti di questi due Albi professionali, senza privilegiare requisiti dimensionali di struttura che escluderebbero a priori moltissimi studi professionali di minori dimensioni, ma non per questo di minore qualità, e senza creare surrettiziamente nuove figure professionali, mediante registri cui possono accedere, a determinate condizioni, sia gli iscritti ad Albi professionali competenti per materia, sia altri soggetti, fermo restando che, una volta correttamente delineato il perimetro soggettivo delle figure professionali competenti, prevedere, per lo svolgimento di questa funzione, dei requisiti professionali di specializzazione specifica, risulta ben lungi dall’essere irricevibile.

Questa impostazione di allargamento degli strumenti di dialogo preventivo per la gestione dei rischi fiscali delle imprese e di puntuale perimetrazione dei soggetti abilitati a occuparsene per conto delle imprese nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, rispecchia e recepisce le indicazioni fornite in tal senso del Consiglio nazionale dei commercialisti nelle precedenti fasi di gestazione di un istituto che, se ben implementato, darà grandi soddisfazioni al Paese nella sua interezza, alle imprese che se ne avvarranno (sostenendo certamente dei costi, ma, in tal caso, valutandoli evidentemente opportuni per i benefici che recano), nonché a quei commercialisti e avvocati che sceglieranno di specializzarvisi.

C’è chi a volte sembra lavorare apposta per creare obblighi inutili, a noi piace lavorare per creare utili opportunità.

Fonte: Il Sole 24ORE

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