L’albergo nautico diffuso riconosciuto da legge regionale quale struttura turistico-alberghiera può configurare struttura ricettiva a cui è astrattamente applicabile l’aliquota Iva del 10% prevista dal n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 per le «prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’ articolo 6, della legge 17 maggio 1983, n. 217».
Questa la posizione espressa dalla risposta ad interpello n. 466/2023, in cui l’agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità all’albergo diffuso previsto da legge regionale dell’aliquota Iva ridotta prevista per le prestazioni ai clienti alloggiati in strutture ricettive. Il tema dell’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta delle prestazioni alberghiere ai servizi resi a bordo di unità da diporto risulta particolarmente interessante, essendo questa riconosciuta in altri Paesi UE anche per i servizi di charter nautico.
Riguardo ai servizi che possono beneficiare dell’Iva ridotta l’Agenzia ha, tuttavia, chiarito che rientrano solo «le prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva, con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità» e le operazioni ad essa strettamente «accessorie», quali pulizia, assistenza all’ormeggio, prenotazione, vigilanza e sicurezza ed addebito dei consumi. Restano invece secondo l’Agenzia esclusi dall’aliquota agevolata non soltanto i servizi sulle imbarcazioni (ad esempio alaggio e varo) ma anche i servizi consistenti nell’utilizzo del mezzo «per brevi navigazioni da diporto… per brevi escursioni limitrofe, senza l’ausilio di equipaggio fornito dall’armatore/gestore della struttura», anche ove svolti alle condizioni previste dalla stessa legge regionale (limitazione a tre miglia, divieto di navigazione notturna, track record dei movimenti) senza l’ausilio dell’equipaggio fornito dall’armatore/gestore della struttura. Tali brevi escursioni – seppure assolutamente qualificanti dell’attività extralberghiera di albergo nautico diffuso, riconosciuta da legge regionale e guardata con interesse a livello nazionale quale strumento di valorizzazione del settore turistico-ricettizio – non sono considerate dall’Agenzia rientranti nella nozione di servizi «accessori».
Analogamente, ove sia prevista la fornitura di un unico servizio articolato, comprensivo di differenti prestazioni con finalità turistico-ricreativa a fronte di un corrispettivo globale e unitario, l’Agenzia ritiene applicabile l’aliquota ordinaria (in linea con la precedente risposta a interpello n. 225 del 2019 e con la risoluzione n. 8 del 2021).
Fonte: Il Sole 24ORE