Razionalizzazione dei controlli e svincoli rapidi per le merci in visita doganale, sia essa documentale o fisica, anche in ipotesi di utilizzo di scanner o analisi di laboratorio.
La circolare 23/2023 dell’agenzia delle Dogane segna il ritorno dell’amministrazione, dopo molto tempo, ad un documento generale sui controlli doganali in grado di fare chiarezza su molti aspetti della disciplina delle verifiche. La circolare era infatti molto attesa dagli operatori, non solo per il suo disposto tecnico, ma anche perché ad esso può affidarsi una migliore uniformità ed un più completo coordinamento tra le modalità di azione di tutti gli uffici locali dell’Agenzia.
Si tratta, in sostanza, di dare applicazione all’articolo 194 del Codice doganale Ue per cui, anzitutto, le autorità doganali procedono allo svincolo delle merci non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione sono state verificate oppure accettate senza verifica; e, soprattutto, per cui lo svincolo è comunque concesso anche quando la verifica non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.
Proprio su questo scenario entra ora la circolare 23/2023, affrontando una serie di fattispecie che possono occorrere in sede di controllo dove si sostanzia tutta la peculiarità e unicità del momento doganale, dove l’esame della dichiarazione è live, tempestivo, rapido e per sua natura istantaneo.
Ebbene, i controlli in questione – a dire il vero, anche delle volte superando i tempi ordinatori (si veda ad esempio il Dl 169/16) – spesso comportano vagli che richiedono tempo e proprio questo tempo assume anche dei forti connotati di costo per gli operatori.
Così, con un provvedimento davvero innovativo e per molti versi risolutivo nell’ottica della composizione di contrasti che possono sorgere a livello locale, la circolare risolve la questione delle verifiche in linea, degli svincoli con merci in analisi, dell’utilizzo delle bolle di cauzione per liberare le merci mantenendole sotto vincolo, delle visite parziali o, ancora, dell’utilizzo dei parametri di rischio riservati e la loro rivalutazione anche su input della parte, se i controlli sono eccessivi e gli esiti sempre conformi.
Due profili emergono in linea di principio.
Anzitutto, il primo: per applicare l’articolo 194 Cdu (con l’articolo 245 Re), ogni fondato dubbio legittimante la sospensione dello svincolo – il riferimento è ai divieti e restrizioni – «deve basarsi su fatti concretamente constatati dal funzionario addetto alla verifica che possono riferirsi sia alla documentazione visionata sia alla merce visitata» e «il diniego dello svincolo fondato su un dubbio non supportato da elementi riscontrati durante l’attività di verifica, da indicare nella motivazione del provvedimento stesso» sarebbe illegittimo.
Segue un secondo profilo: è possibile ottenere il trasferimento dei beni sotto vincolo doganale presso spazi privati, per evitare le gravose soste, per esempio portuali. Ma questa chance è fornita ad operatori affidabili sulla base di una valutazione ora concreta e tipizzata su requisiti specifici, che si assumono soddisfatti in ipotesi di dichiaranti Aeo, con la figura in questione che, ancora una volta, si mostra decisiva per la disciplina tra i rapporti tra autorità doganale e contribuente.
Fonte: Il Sole 24ORE