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Srl in trasparenza, conto alla rovescia per l’opzione

Il termine di novembre va tenuto presente per tutte le società che intendono entrare o uscire nel regime di trasparenza fiscale.
  • Quando Entro il 30 novembre 2023

  • Cosa scade Opzione di adesione al regime o relativa revoca

  • Per chi Società di capitali partecipate o Srl partecipate

  • Come adempiere Con pec o raccomandata del socio e opzione in dichiarazione

1. In sintesi

Il termine di novembre va tenuto presente per tutte le società che intendono entrare o uscire nel regime di trasparenza fiscale.

Infatti questa ormai nota modalità di imposizione è una facoltà che, se applicata già dal 2023, va scelta, prima dai soci e poi dalla società, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni e quindi per i soggetti solari entro il 30 novembre 2023.

Entro lo stesso termine va espressa la revoca per il regime di trasparenza una volta trascorso il triennio obbligatorio.

La scelta o la revoca della trasparenza richiede una previa valutazione di convenienza, ma andiamo con ordine.

2. La tassazione diretta in capo ai soci

Le società di capitali, a determinate condizioni, hanno facoltà di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone. Il regime di trasparenza è applicabile in due distinte situazioni:

  • alle società di capitali partecipate esclusivamente da altre società di capitali, con percentuale di diritto di voto e di partecipazione agli utili compresa fra il 10 ed il 50% ( articolo 115, Tuir);
  • alle società a responsabilità limitata con volume di ricavi non eccedente le soglie previste per gli ISA ed aventi per soci solo persone fisiche in numero non superiore a 10, incrementato a 20 per le cooperative ( articolo 116, Tuir).

Il regime di trasparenza fiscale prevede l’imputazione ai soci, indipendentemente dall’effettiva distribuzione, del reddito fiscale dalla società partecipata. La società trasparenza resta quindi autonomamente soggetta solo ad Irap.

L’imputazione avviene in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, con l’effetto che il reddito della società in trasparenza invece di essere assoggettato ad Ires sulla società, diventa imponibile in capo ai soci ai fini delle relative imposte sui redditi (Irpef in caso di soci persone fisiche ed Ires in caso di soci società di capitali).

Coerentemente con l’imputazione del reddito, vengono trasferite ai soci anche le ritenute subìte dalla società ed i relativi crediti d’imposta: tali importi sono sottratti dall’imposta dovuta dai soci stessi secondo la loro percentuale di partecipazione agli utili.

Transitano ai soci anche gli acconti versati dalla società: si tratta in genere di quelli riferiti al primo periodo di efficacia del regime di trasparenza fiscale, rispetto a cui la società non può applicare il meccanismo dell’autoriduzione.

Lo scomputo delle ritenute e dei crediti d’imposta rispetto al reddito dei soci avviene a prescindere dal limite di utilizzo di cui la partecipata avrebbe dovuto tener in assenza di trasparenza. Va però ricordato che per quanto attiene i crediti d’imposta (compresi quelli da bonus edilizi) la società trasparente, nel periodo d’imposta di maturazione del credito, può utilizzarlo in compensazione di propri debiti e quindi trasferire ai soci solo la parte residua di credito d’imposta.

Infine per quanto attiene la gestione delle ritenute, si ricorda che non è consentito che i soci delle società trasparenti ritrasferiscano alla società le ritenute d’acconto loro trasferite per la parte residua dopo lo scomputo dal proprio debito d’imposta ( risoluzione 99/E del ottobre 2011): in sostanza il trasferimento delle ritenute in capo ai soci è definitivo.

L’imputazione del reddito per il socio avviene nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata e sulla base della situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta. Ove le modifiche nelle quote di partecipazione agli utili dei soci, non legate a variazioni della compagine sociale, hanno efficacia solo a partire dal periodo d’imposta successivo (circolare 49/E/2004, paragrafi 2.3 e 3.10).

Come detto, la trasparenza opera a prescindere dall’effettiva distribuzione di utili ai soci (come avviene per le società di persone), con la conseguenza che gli utili poi distribuiti non generano imposta ulteriore per i soci, anche se la distribuzione avviene post cessazione della trasparenza ed anche se a beneficio di nuovi soci (purché aventi i requisiti per il regime di trasparenza). Infine va detto che la dinamica degli utili delle società trasparenti è rilevante per il costo fiscale della partecipazione in base all’articolo 115, comma 2 del Tuir. Infatti il costo della partecipazione viene aumentato dai redditi imputati per trasparenza al socio e diminuisce per le perdite fiscali imputate al socio stesso.

Inoltre, il costo fiscale della partecipazione in un soggetto trasparente viene diminuito dai dividendi distribuiti al socio fino a concorrenza del reddito imputato per trasparenza.

3. Le società in trasparenza e le perdite fiscali

In caso di società trasparente che produce perdite fiscali queste vengono imputate ai soci per essere scomputate dai relativi redditi d’impresa (solo redditi d’impresa), realizzati dal socio. Le perdite giunte ai soci per trasparenza non completamente utilizzate nel periodo possono essere riportate in avanti ed utilizzate nei limiti dell’80% del reddito d’impresa di periodo.

Le perdite invece maturate dalla società prima dell’entrata in trasparenza non sono trasferite ai soci, ma utilizzata dalla società ad abbattimento del proprio reddito che poi transita sui soci già al netto della perdita pregressa. Le perdite residue vanno riportate dalla stessa società negli anni successivi per essere utilizzate a riduzione del reddito nei limiti dell’80% di questo.

Ai soci quindi andrà attribuito almeno il 20% dell’imponibile conseguito ( circolare 53/E/2011).

Infine nella gestione in capo al socio delle perdite da trasparenza va tenuto presente il limite massimo assoluto corrispondente alla frazione di patrimonio netto posseduta dal socio: l’imputazione delle perdite fiscali non può comunque superare il valore della corrispondente quota di patrimonio netto della società partecipata posseduta dal socio.

Per il calcolo si assume il patrimonio netto della partecipata, incrementato della perdita di esercizio e dei versamenti soci del periodo fra chiusura bilancio e sua approvazione.

Le perdite fiscali eccedenti il limite del Patrimonio netto rimangono in capo alla società e possono da questa essere portate in diminuzione dei redditi dei successivi periodi (articolo 7, comma 2, Dm 23 aprile 2004).

4. L’esercizio dell’opzione

L’opzione per la trasparenza fiscale avviene attraverso un procedimento articolato in due fasi:

  • in primo luogo ciascuno socio deve optare per la trasparenza (tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione Pec alla società partecipata contenente l’intenzione di avvalersi del regime opzionale). È necessario che l’opzione sia esercitata da tutti i soci in quanto la mancata adesione anche di un socio rende inefficacie l’opzione ( articolo 4, Dm 23 aprile 2004).
  • in secondo luogo la società partecipata, ricevuta la comunicazione dei soci, esercita l’opzione verso l’esterno (verso l’agenzia delle Entrate) con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a partire da cui si intende esercitare o revocare o confermare l’opzione (ad esempio in caso di primo periodo nel 2023 l’opzione si esercita nel modello redditi 2023 pro anno 2022 in scadenza il 30 novembre 2023).

L’opzione ha una durata minima di 3 periodi d’imposta della partecipata: se alla scadenza del triennio sussistono ancora i requisiti, l’opzione potrà esser prorogata tacitamente oppure espressamente revocata. L’opzione dei soci è necessaria, salvo nel caso di Srl unipersonale e va espressa con raccomandata AR o Pec non essendo efficacie una raccomandata a mano.

L’opzione a partire dal 2023 si esercita nel modello redditi 2023, da presentare entro il 30 novembre 2023, compilando il quadro OP che contiene sia la casella per esercitare l’opzione sia la casella per la revoca della stessa (alla scadenza del triennio).

Lo stesso quadro va utilizzato anche per confermare la trasparenza in caso di intervenute operazioni di fusione o scissione della partecipata.

In caso di omesso esercizio dell’opzione (o della revoca) nel modello dichiarativo rimane possibile sanare l’inadempimento ricorrendo alla remissione in bonis (circolare 8/E/2017) entro la successiva dichiarazione, con versamento della sanzione di 250,00 euro, a condizione però che i soci abbiano espresso la loro scelta per la trasparenza con le modalità sopra descritte.

5. Le valutazioni di convenienza

La scelta o la revoca della trasparenza richiede una previa valutazione di convenienza, che relativamente alle società partecipate da persone fisiche (trasparenza ex articolo 116, Tuir) deve tener conto del reddito dei soci e della politica di distribuzione degli utili della società.

Infatti la trasparenza appare la scelta migliore in caso di soci con ridotta base imponibile propria ed in presenza di rilevanti distribuzioni di utili; in caso invece di una politica di capitalizzazione della società con ridotti prelievi e/o di rilevanti redditi propri dei soci, la trasparenza sarà da evitare.

Fonte: Il Sole 24ORE

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