Cerca
Close this search box.

Bene 4.0 non ancora interconnesso, così la compilazione del quadro RU

Quadro RU Redditi SC 2023: istruzioni indicano esposizione dati credito d'imposta nella sezione I, differenziando beni agevolabili.

La domanda

Quali dati bisogna mettere nel quadro RU in caso di bene 4.0 con acconto versato il 20 dicembre 2022, il saldo il effettuati il 31 marzo 2023 se il bene non risulta ancora interconnesso al 15 ottobre 2023 con sabatini deliberata ma non erogata?
M. P. – Trapani

In merito alla compilazione del quadro RU, le istruzioni relative al modello Redditi SC 2023 precisano che i dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione I distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile dev’essere compilato un distinto modulo della sezione I, utilizzando specifici codici credito. Nel rigo RU5, colonna 2, dev’essere indicato l’importo del credito d’imposta maturato per gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. Nella sezione IV, invece, vanno compilati i righi RU130 e RU140. Nel caso in cui per gli investimenti 4.0 l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della dichiarazione e il beneficiario abbia iniziato a fruire del credito d’imposta per la parte spettante (in misura ridotta) dall’anno di entrata in funzione del bene, occorre:

1. indicare nel rigo RU1 il codice credito 2L o 3L (in base all’investimento effettuato);

2. riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per tali beni;

3. riportare nel rigo RU130, colonne 4 o 5, l’ammontare complessivo del costo sostenuto.

Resta fermo che, ancorché il credito sia indicato per l’intero ammontare lo stesso è utilizzabile in misura non superiore alla percentuale prevista per i beni “ordinari”, per la quota annuale pari a un terzo. Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale somma sarà poi suddivisa in un nuovo triennio di fruizione di pari importo. Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non sarà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 dev’essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.

Per quanto concerne la nuova Sabatini deliberata, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito è tenuto a compilare il rigo RU151 in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, .

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator