27 novembre 2023
Presentazione degli elenchi Intrastat mensili
Scade oggi il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di ottobre 2023.
N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall’1 gennaio 2022. In estrema sintesi, si ricorda che:
– sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;
– è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.
Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o che, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).
Dall’1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino. È fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli Intra): – delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari; – delle prestazioni di servizi rese o ricevute a o da soggetti passivi UE.
In sede di conversione del Dl 73/2022, l’articolo 3, comma 2, lettera b) ha stabilito che i modelli Intrastat ovvero gli elenchi riepilogativi mensili e trimestrali delle operazioni intra Ue in base all’articolo 50-bis, Dl 331/1993 devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Modalità di presentazione: in via telematica all’agenzia delle Dogane, direttamente (Fisconline) o tramite intermediari abilitati (sistema Edi o Entratel).
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 6, Dl 16/1993, conv. con Legge 75/1993; Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18; Cm 17 febbraio 2010, n. 5/E; Dm 22 febbraio 2010; Cm 18 marzo 2010, n. 14/E; articolo 4, comma 4, Dl 193/2016, conv. con modif. con Legge 225/2016; Nota agenzia Dogane 10 gennaio 2017, n. 244/RU; articolo 13, comma 4-ter – 4-quinquies, Dl 244/2016, conv. con modif. con Legge 19/2017; Determinazione agenzia Dogane 8 febbraio 2018, n. 13799/RU; Determinazione agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU
Enpaia datori di lavoro agricolo, contributi mensili
Per i datori di lavoro agricolo, scade oggi il termine per il versamento dei contributi previdenziali degli impiegati agricoli dovuti all’Enpaia per il periodo di paga scaduto nel mese di ottobre 2023.
Entro oggi deve anche essere presentata la denuncia delle retribuzioni mensili e della relativa contribuzione.
Modalità: versamento tramite Mav on-line o tramite bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, IBAN IT71Y0569603211000036000X17. La denuncia modello Dipa va presentata in via telematica.
Dall’1 marzo 2022, i versamenti dei contributi e il pagamento dei debiti delle aziende in contenzioso e dei canoni di locazione degli immobili, si possono effettuare attraverso i canali (online e fisici; con bancomat, carta e in contanti) di banche e altri prestatori di servizio a pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPa.
FREQUENZA: MENSILE
L. 29 novembre 1962, n. 1655; Circolare Enpaia 22 dicembre 2008, n. 2; Circolare Enpaia 21 ottobre 2010, n. 2; Circolare Enpaia 22 marzo 2014, n. 47762
30 novembre 2023
Accise gas metano, versamento mensile
Scade oggi il termine per effettuare il versamento della rata di acconto mensile calcolata in base ai consumi del 2022.
Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato; i versamenti possono essere effettuati utilizzando il Modello F24 telematico, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 26, comma 8, Dlgs 504/1995, modif. dall’articolo 4, comma 1, lettera b), Dl 669/1996, conv. con Legge 30/1997 e dall’articolo 12, Legge 488/1999; Dm 25 marzo 2002; Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26; provvedimento agenzia Entrate 23 ottobre 2007; provvedimento agenzia Entrate 12 marzo 2012
Operazioni in oro, dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif)
Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro effettuate nel mese precedente (ottobre 2023).
Modalità di presentazione: la dichiarazione va trasmessa in via telematica, tramite le funzionalità disponibili sul portale Infostat-Uif, con due modalità di invio alternative (data entry o upload).
FREQUENZA: MENSILE
Legge 17 gennaio 2000, n. 7; provvedimento Uic 14 luglio 2000; Circolare Uic 28 marzo 2001; Comunicazione Uif 1 agosto 2014; Comunicazione Uif del 27 marzo 2020
Antiriciclaggio, regolarizzazione delle cripto-attività
Scade oggi il termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione delle cripto-attività rappresentate da cripto-valute, prevista per le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia, che non hanno indicato nel quadro RW del modello Redditi le cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 e redditi derivanti da tali attività.
Modalità: la domanda va presentata all’agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello firmato digitalmente allegando i modelli F24 Elide dei versamenti effettuati e la relazione di accompagnamento con la documentazione probatoria.
Codici tributo: 1718 – «Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale»; 1719 – «Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione»
Articolo 67, Tuir; articolo 4, Dl 167/1990; articolo 1, comma 133 e seguenti, Legge 197/2022; Comunicato stampa Mef 13 giugno 2023, n. 96; Rm 26 giugno 2023, n. 36/E; Dl 10 maggio 2023, n. 51, conv. con modif. con Legge 3 luglio 2023, n. 87; provvedimento agenzia Entrate 7 agosto 2023; Rm 9 agosto 2023, n. 50/E; articolo 2, Dl 132/2023; Cm 27 ottobre 2023, n. 30/E
Fatture elettroniche, versamento dell’imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2023.
Ex articolo 7bis, comma 3, Dl 43/2013, l’imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a 77,47 euro è pari a 2 euro.
Come disposto dall’articolo 17, Dl 124/2019, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’agenzia delle Entrate comunica in via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare e della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.
N.B. Dal 2021 viene modificato il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a seguito delle modifiche apportate all’articolo 6, Dm 17 giugno 2014 dal Dm 4 dicembre 2020. Dalle fatture emesse dal 2021 il versamento sarà effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre (il versamento del bollo del secondo trimestre scade alla fine del terzo mese successivo).
Inoltre, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (entro il 30 novembre).
Ex articolo 3, commi 4 e 5, Dl 73/2022 per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1 gennaio 2023, la predetta soglia di 250 euro è innalzata a 5.000 euro.
Modalità di versamento: addebito diretto sul c/c bancario o postale tramite il servizio disponibile sul sito Internet dell’agenzia delle Entrate ovvero con il modello F24 precompilato.
Codici tributo: 2521 bollo su fatture elettroniche primo trimestre; 2522 bollo su fatture elettroniche secondo trimestre; 2523 bollo su fatture elettroniche terzo trimestre; 2524 bollo su fatture elettroniche quarto trimestre; 2525 sanzioni; 2526 interessi.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 7bis, comma 3, Dl 43/2013, conv. con modif. con Legge 71/2013; articolo 6, Dm 17 giugno 2014; Dm 28 dicembre 2018; Rm 9 aprile 2019, n. 42/E; articolo 17, Dl 124/2019; Dm Mef 4 dicembre 2020; articolo 3, commi 4 e 5, Dl 73/2022
Dichiarazione Irap: trasmissione telematica e versamento acconto
Per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con esercizio solare, scade oggi il termine per effettuare l’invio telematico della dichiarazione Irap 2023, relativa al 2022, in forma autonoma. Entro oggi è, inoltre, possibile la regolarizzazione dei versamenti Irap non effettuati o effettuati in misura insufficiente, con il versamento delle somme dovute, maggiorate della sanzione ridotta al 3,75% e degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno – fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d’anno).
Inoltre, scade oggi il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto Irap 2023.
Modalità: trasmissione in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato del Modello Irap 2023.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 1, comma 5052, Legge 244/2007; provvedimento agenzia Entrate 28 febbraio 2022; provvedimento agenzia Entrate 28 aprile 2023
Modello redditi 2023 PF e SP: rimborso del credito iva, ravvedimento lungo e versamento acconto
Scade oggi il termine per l’invio telematico del Modello Redditi 2023 per le persone fisiche obbligate all’invio telematico e per quelle non obbligate che optano per la trasmissione on-line e per le società di persone, associazioni professionali, società semplici ed equiparate. Entro oggi è, inoltre, possibile sanare le irregolarità del Modello Redditi 2022, nonché le violazioni per i versamenti delle imposte relative all’anno 2022 non effettuati o effettuati in misura insufficiente, con il versamento delle imposte, maggiorate della sanzione ridotta al 3,75% e degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno – fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d’anno).
Inoltre, scade oggi il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto Irpef 2023 e sull’imposta sul reddito delle società.
Modalità di presentazione: trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 2, Dpr 322/1998, come modif. dall’articolo 2, Dpr 435/2001; articolo 3, Dl 97/2008, conv. con modif. con Legge 129/2008; provvedimento agenzia Entrate 28 febbraio 2023
Regime di trasparenza fiscale, esercizio dell’opzione 2023-2025
Per le società di capitali soggette all’Ires e Srl (e le cooperative Srl) partecipate da un numero ristretto di persone fisiche, scade oggi il termine per l’invio telematico all’agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2023 (fino al 30 novembre) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2023 – 2025, non potendo indicare l’opzione nel quadro OP del modello Redditi 2023.
Modalità: l’opzione va esercitata in modo espresso da ciascuno dei soci (tramite raccomandata a/r o comunicazione Pec alla società partecipata contenente l’intenzione di avvalersi del regime opzionale) e dalla società partecipata (in apposito quadro OP nel modello Redditi 2023). La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all’agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale s’intende esercitare o revocare o confermare l’opzione.
Articoli 115 e 116, Dpr 917/1986; Dm 23 aprile 2004
Modello redditi 2023 SC: rimborso del credito iva, ravvedimento lungo e versamento acconto
Scade oggi il termine per l’invio telematico del Modello Redditi 2023 per i soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali ed equiparati) con esercizio solare. Entro oggi è, inoltre, possibile la regolarizzazione dei versamenti delle imposte relative all’anno 2022 non effettuati o effettuati in misura insufficiente, con il versamento delle imposte, maggiorate della sanzione ridotta al 3,75% e degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno – fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d’anno).
Scade oggi il termine per presentare il modello CNM (Consolidato nazionale e mondiale) relativo al 2021 per i soggetti che si avvalgono della tassazione di gruppo ai fini Ires.
Inoltre, scade oggi il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto Ires 2023.
Modalità di presentazione: trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 2, Dpr 322/1998, come modif. dall’articolo 2, Dpr 435/2001; articolo 3, Dl 97/2008, conv. con modif. con Legge 129/2008; provvedimento agenzia Entrate 28 febbraio 2023
Estromissione degli immobili strumentali dall’impresa individuale
La Finanziaria 2023 ha riproposto la possibilità di effettuare estromissione agevolata degli immobili strumentali (per natura o destinazione) individuati dall’articolo 43, comma 2, Tuir, posseduti alla data del 31 ottobre 2022 da parte dell’imprenditore individuale, con effetto dall’1 gennaio 2023.
L’estromissione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile da estromettere.
Il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva va effettuato entro oggi (la seconda rata andrà versata entro il 30 giugno 2024).
Modalità: come precisato dalle Entrate, l’opzione è desumibile dal comportamento concludente.
Articolo 1, comma 121, Legge 28 dicembre 2015, n. 208; articolo 1, comma 106, Legge 197/2022; Cm 1 giugno 2016, n. 26/E
Assegnazione agevolata beni ai soci, proroga
L’articolo 4, Dl 132/2023 dispone la proroga dal 30 settembre 2023 ad oggi dei termini di perfezionamento delle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice (articolo 1, commi 100-105, legge 197/2022).
Inoltre, vengono spostati in avanti i termini di versamento delle imposte sostitutive (non anche dell’Iva, dell’imposta di registro e delle imposte ipo-catastali, come pure della ritenuta sui dividendi nel casi di atti di assegnazione, il cui versamento segue gli ordinari termini), relativamente alle operazioni già effettuate o da effettuare entro oggi.
Pertanto, per le società di persone e di capitali che usufruiscono dell’assegnazione agevolata, scade oggi il termine del versamento (intero importo) di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap pari all’8% o 10,5% per le società di comodo nonché di dovuta un’imposta sostitutiva pari al 13% in caso di utilizzo di riserve in sospensione d’imposta annullate.
Le società che assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci possono fruire della mini imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Stabilità 2023.
Modalità: il versamento deve avvenire tramite modello F24.
Codici tributi: 1836: Imposta sostitutiva (8% – 10,5%) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – art. 1, commi 100-105, Legge 197/2022; 1837: Imposta sostitutiva [13%] sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – art. 1, commi 100-105, Legge 197/2022.
Articolo 1 commi da 115 a 120, Legge 208/2015; Cm 1 giugno 2016, n. 26/E; Rm 13 settembre 2016, n. 73/E; articolo 1, commi 100-105, Legge 197/2022; Rm 22 giugno 2023, n. 30/E; articolo 4, Dl 132/2023
Ires, versamento acconti d’imposta
Per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l’anno solare per i quali novembre 2023 è l’undicesimo mese dell’esercizio sociale, scade oggi il termine per versare la seconda o unica rata di acconto Ires e la seconda o unica rata di acconto Irap. L’acconto Ires (e quello Irap) è pari al 100%.
Modalità di versamento: con il modello F24 on-line. Codici tributo: Ires 2002; Irap 3813.
FREQUENZA: ANNUALE
Legge 97/1977; articoli 30 e 37, Dlgs 446/1997; articolo 15-bis, Dl 81/2007, conv. con modif. con Legge 127/2007; articolo 11, Dl 76/2013; articolo 15, comma 4, Dl 102/2013, conv. con modif. dalla Legge 124/2013; Dm 30 novembre 2013
Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative ai mesi di luglio, agosto, settembre 2023 (soggetti mensili) e al terzo trimestre 2023 (soggetti trimestrali).
Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti in regime forfetario).
Modalità di presentazione: il modello denominato «Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva» va presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 21-bis, Dl 78/2010, conv. con modif. con Legge 122/2010; articolo 4, comma 2, Dl 193/2016, conv. con modif. con Legge 225/2016; Cm 7 febbraio 2017, n. 1/E; provvedimento agenzia Entrate 27 marzo 2017; Dpcm 22 maggio 2017; provvedimento agenzia Entrate 21 marzo 2018; provvedimento agenzia Entrate 7 ottobre 2021, n. 257775
Dichiarazione Iva Ioss mensile e liquidazione
Per i soggetti aderenti al regime opzionale Ioss (il regime Ioss interessa anche i marketplace), scade oggi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l’indicazione, per ogni Stato membro l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
Entro oggi va effettuato il versamento dell’Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.
Modalità: la trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 40-41, Dl 331/1993; articolo 2 della direttiva UE 2017/2455; direttiva 2010/24/UE del Consiglio; regolamento UE n. 904/2010; articolo 74-sexies, Dpr 633/1972, come modificato dal Dlgs 83/2021
Enti non commerciali e agricoltori esonerati, acquisti intracomunitari
Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all’articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.
Modalità: la dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all’agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972; articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972; articolo 49, Dl 331/1993, conv. con Legge 427/1993; Dm 9 dicembre 1997; Dm 17 dicembre 1998; Cm 6 settembre 2000, n. 136/E; Dlgs 18/2010; provvedimento agenzia Entrate 16 aprile 2010; provvedimento agenzia Entrate 25 agosto 2015, n. 110450
Operazioni di sedi secondarie, adempimenti
Scade oggi il termine per effettuare la fatturazione, la registrazione e l’annotazione dei corrispettivi e la registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni compiute nel mese di ottobre 2023 mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente.
Nota: procedura per le operazioni effettuate dalle imprese fuori dalla loro sede tramite dipendenti, ausiliari o intermediari.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 73, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972; Dm 18 novembre 1976, modificato dal Dm 6 giugno 1979
Iva scambi intracomunitari, annotazione fatture
Scade oggi il termine per effettuare l’annotazione delle fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel mese di ottobre 2023. L’annotazione può essere effettuata anche successivamente, purché entro il 15 del mese successivo di ricevimento delle fatture stesse ma con riferimento al mese di ricezione del documento.
Modalità: l’annotazione delle fatture va effettuata nei registri Iva delle vendite (fatture emesse) e degli acquisti (fatture ricevute).
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 38, comma 2 e 3, lettera b), 46, comma 1, e 47, Dl 331/1993, conv. con Legge 427/1993
Iva scambi intracomunitari: autofatture e fatture integrative
Scade oggi il termine per la verifica del mancato ricevimento di fattura per operazioni di acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre. L’autofattura per regolarizzare l’operazione va emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ma l’annotazione deve essere riferita al mese precedente. Entro il medesimo giorno 15 del mese successivo alla registrazione va emessa una autofattura per regolarizzare una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, annotando – comunque – la stessa nel mese di ottobre.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 46, comma 5, e Articolo 47, comma 1, Dl 331/1993, conv. con Legge 427/1993
Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe) e immobili situati all’estero (Ivie)
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta patrimoniale in acconto 2023 sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nella misura del 2 mille del valore dei prodotti finanziari (Ivafe).
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è fissata nella misura di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero (non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti è inferiore a 5.000 euro).
Inoltre, per i proprietari di immobili all’estero o titolari di altro diritto reale sugli stessi (Ivie), scade oggi il termine per il versamento dell’imposta patrimoniale in acconto 2023 sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, nella misura dello 0,76% (0,4% per immobili all’estero adibiti ad abitazione principale) del valore degli immobili stessi.
Modalità di versamento: con il Modello F24:
› on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
› mediante l’home banking.
Codici tributo: 4043 – Ivafe (saldo); 4047 – Ivafe (acconto); persone fisiche: 4041 – Ivie (saldo); 4044 – Ivie (acconto); società fiduciarie: 4042 – Ivie (saldo); 4046 – Ivie (acconto).
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 19, commi 17-22, Dl 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con Legge 22 dicembre 2011, n. 214; provvedimento agenzia Entrate 5 giugno 2012; Cm 2 luglio 2012, n. 28/E; Rm 19 aprile 2013, n. 27/E; Cm 3 maggio 2013, n. 12/E; Cm 9 maggio 2013, n. 13/E; articolo 1, comma 582, Legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 9, Legge 30 ottobre 2014, n. 161
Cedolare secca sugli affitti, versamento acconto
Per i locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate che hanno optato per il regime fiscale della cd. «cedolare secca», scade oggi il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto 2023 dell’imposta sostitutiva nella misura del 60%, senza alcuna maggiorazione.
N.B.: il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l’importo della cedolare è superiore a € 257,52.
L’articolo 1, comma 1127, 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell’acconto della cedolare secca a decorrere dal 2021.
Modalità di versamento: con il Modello F24 tramite i servizi on-line:
› dell’agenzia delle Entrate direttamente (Fisco on-line) o un intermediario tramite abilitato (Entratel);
› del sistema bancario o postale.
Codice tributo: 1841 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali, delle imposte di registro e di bollo – Acconto seconda rata o unica soluzione.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 3, Dlgs 23/2011; provvedimento agenzia entrate 7 aprile 2011; Dpcm 12 maggio 2011; Cm 1 giugno 2011, n. 26/E; Dpcm 21 novembre 2011; Cm 4 giugno 2012, n. 20/E; provvedimento agenzia Entrate 10 gennaio 2014, n. 2970; articolo 9, Dl 47/2014, conv. con modif. con Legge 80/2014
Modello 730/2023, assistenza fiscale
Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per effettuare le operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) degli importi risultanti dal prospetto di liquidazione Modello 730-3 o in base a quanto comunicato dal Caf/professionista abilitato con il Modello 730-4 (seconda o unica rata dell’importo dovuto in acconto Irpef per il 2023).
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 19, Dm 31 maggio 1999, n. 164
Inps artigiani e commercianti, acconto 2023
Per gli artigiani ed i commercianti iscritti nelle Gestioni separate presso l’Inps, scade oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto 2023 dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale.
Modalità: versamento con il Modello F24:
› on line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
› mediante l’home banking.
Codici tributo: artigiani: AP contributi sul reddito eccedente il minimale; commercianti: CP Contributi sul reddito eccedente il minimale.
FREQUENZA: ANNUALE
Circolare Inps 4 febbraio 2015, n. 26; Circolare Inps 12 giugno 2015, n. 120; Circolare Inps 29 gennaio 2016, n. 13; Circolare Inps 29 gennaio 2016, n. 15; Circolare Inps 8 giugno 2016, n. 97; Circolare Inps 12 febbraio 2018, n. 27; Circolare Inps 13 febbraio 2019, n. 25
Inps lavoratori autonomi, acconto 2023
Per i titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, Dpr 917/1986, scade oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto 2023 dei contributi dovuti alla Gestione separata Inps.
Codici tributo: P10 Versamenti dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria acconti e saldo non rateizzati; PXX Versamenti dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquote pensionistica e assistenziale acconti e saldo non rateizzati.
Modalità: versamento con il Modello F24:
› on line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
› mediante l’home banking.
FREQUENZA: ANNUALE
Circolare Inps 4 febbraio 2015, n. 26; Circolare Inps 8 giugno 2016, n. 97
Intermediari finanziari, comunicazione dei dati
Per gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605 scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di ottobre 2023.
Modalità: i soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fisconline) o un intermediario abilitato.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973; provvedimento agenzia Entrate 19 gennaio 2007; Cm 4 aprile 2007, n. 18/E; provvedimento agenzia Entrate 29 febbraio 2008
Inps, denuncia Uniemens individuale
Per i datori di lavoro, scade oggi il termine per effettuare la trasmissione telematica della denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre € 5.000 (mese di ottobre 2023).
Modalità di presentazione: invio telematico del modello Uniemens.
FREQUENZA: MENSILE
Messaggio Inps 25 maggio 2009, n. 11903; Messaggio Inps 25 novembre 2009, n. 27172; Messaggio Inps 5 febbraio 2010, n. 3872; Messaggio Inps 3 marzo 2010, n. 6323; Messaggio Inps 22 gennaio 2019, n. 279; Circolare Inps 12 marzo 2020, n. 37
Inps enti pubblici, denuncia «Dam»
Per gli enti pubblici, scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre 2023 con la Dichiarazione analitica mensile (DAM).
Modalità: invio telematico della denuncia «DAM2» integrata nel flusso Uniemens (ramo
ListePosPA).
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 44, comma 9, Legge 326/2003; circolare Inps 7 agosto 2012, n. 105
Registrazione dei contratti di locazione
Per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili, scade oggi il termine per effettuare il versamento relativo a:
• cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dall’1 novembre 2023;
• annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire dall’1 novembre 2023.
È stato approvato il modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il modello RLI è possibile esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca. Il modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell’agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.
L’art. 3-bis, co. 1, D.L. 34/2019, conv. con modif. con L. 58/2019 ha soppresso l’ultimo periodo del co. 3, art. 3, D.Lgs. 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.
Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L’Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Modalità di versamento: con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.
Articolo 5, comma 1, Tariffa, Allegato A, Parte I, e articolo 17, comma 1, Dpr 131/1986; articolo 21, comma 18-20, Legge 449/1997; Cm 16 gennaio 1998, n. 12/E; articolo 21, Dm 31 luglio 1998; articolo 68, Legge 342/2000; Cm 7 gennaio 2002, n. 3/E; Rm 20 febbraio 2002, n. 52/E; provvedimento agenzia Entrate 14 settembre 2006; articolo 19, comma 15, Dl 78/2010, conv. con Legge 122/2010; provvedimento agenzia Entrate 25 giugno 2010; articolo 3, Dlgs 23/2011; provvedimento agenzia Entrate 7 aprile 2011; provvedimento agenzia Entrate 31 luglio 2013; provvedimento agenzia Entrate 10 gennaio 2014; Rm 24 gennaio 2014, n. 14/E; provvedimento agenzia Entrate 17 febbraio 2016; provvedimento agenzia Entrate 15 giugno 2017; provvedimento agenzia Entrate 19 marzo 2019
Imposta sulle assicurazioni, versamento mensile
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese precedente (ottobre 2023), nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente (settembre 2023).
Modalità di versamento: versamento in via telematica con il modello F24 – accise.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 9, Legge 1216/1961, modif. dall’articolo 5, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Dm 17 dicembre 1998; Dm 15 luglio 2010; Rm 22 ottobre 2010, n. 109/E; articolo 17, comma 3, Dlgs 68/2011; provvedimento agenzia Entrate 29 dicembre 2011; provvedimento agenzia Entrate 30 aprile 2013
Fasi aziende industriali, versamento contributi sanitari
Scade il termine per il versamento al Fondo assistenza sanitaria integrativa (Fasi) dei contributi relativi al terzo trimestre 2023.
Modalità: il versamento va effettuato tramite conto corrente postale.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
accordo Confindustria e Federmanager 25.11.2009; www.fasi.it
Inps (ex Enpals), denuncia contributiva mensile unificata
Scade oggi il termine per effettuare la presentazione in via telematica della denuncia contributiva mensile unificata relativa ai contributi dovuti per il periodo di paga scaduto nel mese di ottobre 2023.
Modalità: presentazione della denuncia on-line.
FREQUENZA: MENSILE
Legge 366/1973; Legge 91/1981; Dpr 357/2003; articolo 1, comma 188, Legge 296/2006; Dl 201/2011, conv. con modif. con Legge 214/2011; Circolare Inps 18 marzo 2013, n. 41; Circolare Inps 3 dicembre 2014, n. 154
Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs. 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs. 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
Fonte: il Sole 24ORE