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Bonus ricerca e sviluppo, più tempo per decidere sulla sanatoria ma restano le esclusioni

Bonus ricerca e sviluppo: proroga richiesta riversamento senza sanzioni al 30/06/2024, Dl 145/2023, in esame al Senato.

Proroga al 30 giugno 2024 per la richiesta di adesione al riversamento senza sanzioni e interessi del bonus ricerca e sviluppo. Il rinvio è stato inserito nel decreto Anticipi collegato alla manovra (articolo 5 del Dl 145 del 2023), attualmente all’esame del Senato in prima lettura per la conversione.

La nuova proroga (si veda il precedente articolo «Ricerca e sviluppo, sanatoria prorogata al 30 giugno 2024») riguarda in primis la scadenza del 30 novembre 2023 relativa alla comunicazione per la sanatoria del credito d’imposta relativo al bonus maturato nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019, utilizzato indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021. Il decreto Anticipi rinvia, in sostanza, la scadenza della presentazione telematica del modello, previsto per la regolarizzazione, dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024.

In aggiunta a tale nuova scadenza per il modello, è stabilito anche il rinvio al 16 dicembre 2024 per il termine di riversamento delle somme.

Riepilogando, quindi:

  • la scadenza per la trasmissione telematica del modello di accesso alla sanatoria viene differita al 30 giugno 2024 (invece del 30 novembre 2023 come in precedenza prorogato dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 271-272, della legge n. 197/2022);
  • la scadenza per il versamento dell’intera somma non spettante, o della prima rata, passa al 16 dicembre 2024 (invece del 16 dicembre 2023).

Siamo in presenza di una proroga appropriata, in quanto i prossimi mesi consentiranno di stabilire meglio la classificazione tra crediti inesistenti e non spettanti. È comunque previsto il differimento anche per il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’agenzia delle Entrate.

Considerando il recente modificarsi della norma agevolativa e il susseguirsi di interpretazioni che hanno determinato, in taluni casi, difficoltà in relazione all’individuazione della natura delle attività svolte e alla quantificazione delle spese sostenute ammesse al beneficio, il differimento dei termini dell’adesione al riversamento dei contributi non spettanti per attività di ricerca e sviluppo è un’opportunità da valutare con molta attenzione.

 

Credito d’imposta oggetto della sanatoria

L’articolo 3 del Dl 145/2013, attuato dal Dm 27 maggio 2015, ha stabilito il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che, dal 2015 al 2019, hanno eseguito investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Gli interventi hanno riguardato:

1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di seguito indicati:

  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi, inclusa l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, gli studi di fattibilità, purché non destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

3. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Possono fruire della sanatoria tutte le imprese che hanno beneficiato del credito d’imposta ricerca e sviluppo fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Inoltre, per i crediti maturati dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016, la sanatoria è consentita anche per le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo nell’eventualità di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto Mef 4 settembre 1996 (articolo 3, comma 1-bis, Legge 145/2013).

Si possono regolarizzare gli utilizzi non spettanti in compensazione del credito d’imposta dei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La procedura della sanatoria può implicare l’indebito utilizzo di crediti per ricerca e sviluppo, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono state concretamente svolte le attività, per le quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono definibili come attività di ricerca e sviluppo;
  • è stato applicato l’articolo 3, comma 1-bis, Dl 145/2013 non in conformità all’interpretazione autentica ai sensi dell’articolo 1, comma 72, della legge 145/2018;
  • sono stati rilevati errori nella quantificazione o nella qualificazione delle spese ammissibili violando i principi di pertinenza e congruità (articolo 5, comma 8, Dl 146/2021);
  • sono stati rilevati errori nella media storica di riferimento (articolo 5, comma 8, Dl 146/2021).

La procedura di riversamento non è invece consentita nel caso in cui il credito d’imposta usufruito in compensazione sia già stato contestato con un atto di recupero crediti, oppure con altri provvedimenti impositivi, diventati definitivi al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021 (articolo 5, comma 12, Dl 146/2021).

La sanatoria è inoltre esclusa – e si decade dalla procedura di riversamento spontaneo – se l’accertamento della condotta ostativa all’accesso è accertata dall’Ufficio anche dopo la presentazione della domanda e il credito d’imposta, a suo tempo compensato, deriva da (articolo 5, comma 8, Dl 146/2021):

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d’imposta.

 

La procedura

Per accedere alla sanatoria si deve presentare un apposito modello telematico entro il 30 giugno 2024. Secondo il precedente provvedimento attuativo, la domanda va presentata una sola volta con modalità telematica direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario abilitato ad Entratel, un professionista a cui si è dato precedentemente conferito l’incarico alla trasmissione.

La domanda di riversamento in sanatoria è considerata “presentata” quando è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’agenzia delle Entrate che, a sua volta, rilascia una specifica ricevuta entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del filetelematico.

Inoltre, entro il 16 dicembre 2024, si deve riversare – precludendo la possibilità di avvalersi della compensazione con altri crediti tributari o previdenziali di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 – l’importo del credito compensato e non spettante, oppure la prima delle 3 rate annuali di pari importo.

Oltre allo slittamento in avanti per la scadenza del riversamento del credito d’imposta è previsto anche il rinvio del termine di decadenza per gli atti di recupero da parte dell’agenzia delle Entrate di un anno (articolo 5, comma 1, lettera d) del Dl 145 del 2023). Pertanto, considerando che nell’ipotesi di credito “inesistente”, l’articolo 27, comma 16, del Dl 185/2008 prevede un termine di decadenza, per l’accertamento, di otto anni dall’utilizzo del credito inesistente, l’agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 31 dicembre 2024 per notificare atti di accertamento per recuperare il credito compensato indebitamente

Con risoluzione n. 34/E del 05 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo, come segue:

  • Codice: 8170 – Denominazione: «Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE»;
  • Codice: 8171 – Denominazione: «Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA»;
  • Codice: 8172 – Denominazione: «Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA»;
  • Codice: 8173 – Denominazione: «Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA».

L’Amministrazione finanziaria specifica che, in presenza di pagamento rateale, gli interessi sono versati congiuntamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

La procedura di riversamento spontaneo si perfeziona con il totale pagamento delle somme dovute, a condizione che il credito riversato rientri nella procedura di riversamento. Nell’eventualità che non venga pagata una delle rate entro la scadenza prevista, la procedura di riversamento non si perfeziona e quanto ancora dovuto verrà iscritto a ruolo e sanzionato al 30% oltre l’applicazione degli interessi calcolati dal 17 dicembre 2024.

Le sanzioni amministrative – stabilite dall’ articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs 471/1997 – e gli interessi vengono completamente stralciati. Dal punto di vista penale, il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater, Dlgs 74/2000 non è punibile.

Fonte: Il Sole 24ORE

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