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Le associazioni dilettantistiche non riconosciute possono trasformarsi

Studio del notariato sulle possibilità di operazioni straordinarie. Non è necessario passare attraverso il riconoscimento.

Trasformazioni enti sportivi: arrivano i chiarimenti del Notariato (Studio 23/2023) sul tema. Tre le ipotesi analizzate nello Studio che tengono conto delle forme giuridiche con cui le realtà del mondo sportivo possono costituirsi ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive.

Prima fra tutte la trasformazione da associazione sportiva (Asd) non riconosciuta in società sportiva dilettantistica (Ssd) di capitali o cooperative. Alla base della riflessione avviata dallo Studio vi è la mancata previsione delle associazioni non riconosciute fra gli enti, cui il legislatore consente la trasformazione eterogenea in società di capitali. Aspetto, questo, che da sempre porta la dottrina maggioritaria a propendere per l’impossibilità di porre in essere un’operazione di tale tipo muovendo dal presupposto che le sole associazioni riconosciute sono in grado di offrire garanzie sulla consistenza patrimoniale.

Sul punto correttamente osserva il Notariato che la relazione di stima è necessaria in tutti i casi in cui l’ente di partenza non sia una società di capitali. E dunque anche nell’ipotesi di trasformazioni che coinvolgono le associazioni riconosciute, considerato che la verifica in ordine alla congruità del patrimonio dell’associazione, per il riconoscimento della personalità giuridica, è dettata per finalità diverse. Diverse le motivazioni che portano, condivisibilmente, lo Studio a propendere per una soluzione affermativa all’ipotesi di trasformazione in esame tra cui la sicura ammissibilità della trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute anche in società sportive professionistiche, alla luce della legge 128/2004.

D’altro canto, come correttamente rilevato dal Notariato, imporre alle associazioni non riconosciute che intendono trasformarsi in società di capitali di ottenere preventivamente la personalità giuridica, per garantire la consistenza patrimoniale, contravverrebbe ai principi di economia dei mezzi giuridici.

Diverso il caso in cui una Ssd si trasformi in associazione riconosciuta. Si tratta di un’ulteriore ipotesi di trasformazione eterogenea «atipica» che, tuttavia, non è stata espressamente prevista dal legislatore. In tal caso il controllo di legalità effettuato dal notaio in ordine alla delibera di trasformazione non potrebbe assorbire anche il controllo riservato alla Pa. A questo fa eccezione ovviamente l’ipotesi di associazione con personalità giuridica da iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dove il controllo è rimesso al notaio rogante.In questo caso il documento in esame ragiona per analogia tenendo conto di quanto previsto per la trasformazione di una società di capitali in fondazione, la cui efficacia è subordinata, appunto, al riconoscimento della personalità giuridica a cura della Pa. In sostanza, nel caso in cui i soci abbiano voluto deliberare la trasformazione della società in associazione riconosciuta o in fondazione saremmo in presenza, in alcuni casi, di una delibera condizionata. Da qui la conclusione per cui in materia di trasformazione eterogenea eccezionalmente il legislatore consente l’iscrizione nel Registro delle Imprese di delibere condizionate, con la conseguenza che il mancato riconoscimento della personalità giuridica impedirebbe il perfezionamento dell’operazione.

Condivisibili sono infine le argomentazioni dello Studio in merito all’ipotesi in cui l’Asd non riconosciuta voglia ottenere la personalità giuridica. In questo caso, ovviamente non può parlarsi di trasformazione bensì di passaggio da Asd non riconosciuta a riconosciuta. Non si assiste, infatti, ad un mutamento della forma giuridica bensì all’acquisizione da parte dell’ente di una patrimonialità perfetta. A propendere per tale tesi vi sono non solo le disposizioni in materia di enti sportivi ( articolo 14 Dlgs 39/2021) ma anche l’orientamento del ministero del Lavoro ( Circolare 9/2022) che prevede in tali casi l’applicabilità della disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica. Ricondurre, infatti, il passaggio da Asd non riconosciuta a riconosciuta nell’ipotesi di trasformazione ( articolo 42 bis) comporterebbe un aggravio considerevole sotto il profilo degli adempimenti (relazione consiglieri di amministrazione).

Fonte: Il Sole 24ORE

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