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Carburante per bus: niente agevolazione d’accisa per manutenzione e rifornimenti

La Corte UE, sentenza C-391/22: gasolio commerciale non include carburante autobus fuori servizio pubblico, esclusa agevolazione d'accisa.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza resa nella causa C-391/22 del 16 novembre 2023, ha chiarito che nella nozione di gasolio ad uso commerciale utilizzato come propellente non rientra il carburante utilizzato da autobus per tragitti diversi dal servizio pubblico, con ciò escludendo l’agevolazione d’accisa laddove il gasolio sia stato impiegato per tragitti a fini di riparazione, manutenzione e rifornimento di tali automezzi. Ed infatti, trattasi di operazioni che non rientrano nella nozione di “servizio accessorio” connesso a quello di trasporto passeggeri.

Il caso

Una società stabilita in Ungheria esercita l’attività di trasporto passeggeri con autobus, sulla base di un contratto di servizio pubblico.

Secondo la normativa interna, la società ha chiesto il rimborso delle accise gravanti sul carburante impiegato nell’ambito della propria attività di trasporto pubblico. In particolate, la società ha chiesto il rimborso non solo delle accise relative al gasolio consumato per l’esercizio dell’attività d’impresa, ma anche quello consumato nel corso dei tragitti connessi alla manutenzione e al rifornimento dei veicoli.

L’amministrazione finanziaria ungherese ha negato il rimborso delle accise afferenti al carburante impiegato per fini diversi dal trasporto pubblico, ritenuto che queste non possono considerarsi come prestazioni accessorie a quella principale.

A fronte dell’impugnazione da parte della società, il giudice del rinvio ha rimesso la questione innanzi alla Corte di Giustizia, al fine di chiarire se rientrino o meno nell’ambito del trasporto regolare di passeggeri, cui spetta il rimborso dell’accisa gravante sul carburante, anche le attività di manutenzione e di rifornimento dei mezzi impiegati per detto trasporto.

Secondo i giudici, l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), direttiva n. 2003/96, unitamente alla parte A, punto 1, allegato II, direttiva n. 2007/46, dispongono che, ai fini dell’agevolazione, il gasolio deve non soltanto essere utilizzato da un veicolo progettato e costruito per il trasporto di passeggeri, ma che inoltre deve esserlo ai fini del trasporto di passeggeri.

La nozione di «gasolio commerciale utilizzato come propellente» risponde quindi ad un doppio criterio fondato al contempo sulla categoria in cui rientra l’autoveicolo in discussione e sui fini per i quali il gasolio è utilizzato. Da ciò ne consegue che i tragitti effettuati esclusivamente a fini di riparazione, manutenzione o rifornimento di carburante dei veicoli interessati, in quanto sono, in linea di principio, realizzati a vuoto e non sono neppure destinati a imbarcare passeggeri, non possono essere qualificati come trasporto di passeggeri dal momento che non servono direttamente alla prestazione di un servizio di trasporto passeggeri.

Del resto, le agevolazioni d’accisa sono oggetto di una interpretazione restrittiva. Dai lavoratori preparatori della direttiva n. 2003/96 emerge la volontà del legislatore unionale di agevolare unicamente il gasolio commerciale impiegato come propellente: l’interpretazione restrittiva di tale nozione consente di contribuire al contempo alla realizzazione dell’obiettivo di politica ambientale perseguito, dal momento che limita le possibilità di beneficiare di un’aliquota ridotta e incoraggia quindi a ridurre il consumo totale di carburante, nonché a quella dell’obiettivo di promuovere il corretto funzionamento del mercato interno, garantendo un maggiore ravvicinamento dei livelli di tassazione del gasolio.

Sicché, ai fini del rimborso d’accisa rileva unicamente l’impiego oggettivo del gasolio nell’ambito del trasporto pubblico.

Fonte: Il Sole 24ORE

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