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Contratti di sviluppo, dal 4 dicembre nuova procedura a doppio binario

Format differenziato tra progetti industriali e ambientali e quelli turistici. I progetti non possono riguardare lo smaltimento dei rifiuti.

Contratti di sviluppo riaprono dal 4 dicembre 2023 con un format differenziato tra progetti industriali e ambientali da una parte e turismo dall’altra.

Questo è stabilito dal decreto 15 novembre 2023 che dà attuazione a quanto previsto dal Ministro delle imprese e del made in Italy con il decreto 19 aprile 2023.

Dopo aver sancito la fine della vecchia operatività il 22 novembre, il nuovo decreto prevede che dalle 12 del 4 dicembre 2023 è disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, attraverso due distinti sportelli agevolativi: il primo è rivolto ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale, il secondo è dedicato ai programmi di sviluppo di attività turistiche.

I contratti di sviluppo sono stati modificati con più decreti (si veda «Il Sole 24 ore» del 6 novembre). In materia ambientale le novità sono diverse.

Contratti per la tutela ambientale

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di progetti volti alla tutela dell’ambiente, alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare. I progetti devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni, cioè comportare un aumento ella protezione ambientale delle attività del beneficiario:

  • al di là delle norme dell’Unione in vigore;
  • in assenza di norme dell’Unione;
  • in senso letterale.

I progetti di investimento relativi alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento possono prevedere investimenti destinati allo stoccaggio dell’elettricità solo nella misura in cui sono relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente.

I progetti volti all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia; non devono incentivare la produzione di rifiuti o l’aumento dell’uso di risorse mentre devono riguardare implementazioni di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia.

L’iter procedurale

I progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazioni. Ogni progetto deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell’ambito di unità produttive in Italia.

Per l’avvio del progetto, il decreto intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento o la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, o di ogni altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o gli studi di fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori.

Fonte: Il Sole 24ORE

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