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Titolare effettivo, si guarda prima alla proprietà

Le FAQ di Banca d’Italia sul riconoscimento del titolare effettivo chiariscono alcune questioni controverse sugli oneri per i professionisti.

Le Faq di Banca d’Italia hanno chiarito diversi dubbi sull’individuazione del titolare effettivo. Un adempimento apparentemente semplice che in realtà presenta ancora questioni controverse e che certamente comporta ulteriori oneri nei confronti dei soggetti obbligati, tra i quali i professionisti dall’area economico contabile.

Peraltro, se da un lato si ipotizza il rinvio della scadenza per la comunicazione all’Ufficio imprese dall’11 dicembre 2023 al 6 febbraio 2024 (si veda il Sole 24 ore del 20 novembre 2023), dall’altro lato l’imminente presentazione del Modello SC 2023 (entro il 30 novembre) comporta comunque in determinati casi l’indicazione nel rigo RU 150 dei dati dei titolari effettivi delle società che hanno beneficiato del credito d’imposta in beni strumentali, ricerca, sviluppo e innovazione.

La scelta del criterio

I criteri di individuazione del titolare effettivo previsti dalla norma (proprietà, controllo, residuale) non sono alternativi e discrezionali ma seguono la priorità indicata dalla disposizione.

Ne consegue che occorrerà prima verificare la proprietà, in via subordinata il controllo dell’ente e, in caso di impossibilità, si passa al criterio residuale (amministrazione dell’ente).

Usufrutto/nuda proprietà

Spesso le operazioni di passaggio generazionale vengono strutturate con la creazione di una holding di famiglia, le cui quote societarie sono successivamente trasferite dal padre ai figli attraverso la donazione della nuda proprietà con mantenimento dell’usufrutto.

Le Linee guida del Cndcec avevano individuato il titolare effettivo sia nell’usufruttuario sia nel nudo proprietario. Assonime (caso 1/2023) riteneva corretto indicare il solo usufruttuario se quest’ultimo fosse legittimato a esercitare i diritti amministrativi e patrimoniali oppure anche il nudo proprietario nel caso in cui fosse stato assegnatario del diritto di voto al posto dell’usufruttuario in seguito ad apposita deroga contenuta nell’atto di donazione della nuda proprietà.

Le Faq di Banca d’Italia confermano l’impostazione di Assonime: l’ago della bilancia è da individuarsi nei diritti sociali attribuiti per legge o in deroga alla stessa all’usufruttuario o al nudo proprietario.

Società di persone

Le Faq chiariscono che l’obbligo di comunicazione non si applica alle società di persone e alle ditte individuali. L’adempimento riguarda infatti le sole imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro imprese.

Difformità dei dati

Le Faq confermano indirettamente che i soggetti obbligati (tra cui commercialisti, consulenti lavoro, consulenti tributari, etc.) devono comunque procedere all’adeguata verifica in autonomia non potendosi limitare alla consultazione dei dati riportati nel nuovo registro.

In concreto, i professionisti (e in genere tutti i soggetti obbligati) avranno un ulteriore onere: oltre all’adeguata verifica diretta, devono anche riscontrare quanto riportato nel registro. L’eventuale discordanza di dati, pur non costituendo, da sola, motivo per la segnalazione all’Uif di operazione sospetta, impone comunque al professionista/soggetto obbligato la comunicazione alla Camera di commercio della difformità rilevata.

Titolare amministratore

Possono verificarsi ipotesi in cui i criteri normativi di individuazione del titolare effettivo legati alla proprietà o al controllo non consentano un’individuazione univoca (si pensi, ad esempio, a una società posta al vertice di una catena partecipativa).

Le Faq confermano che, in queste ipotesi, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Questa individuazione comporta una verifica dell’assetto organizzativo di ciascun ente per riscontare in concreto coloro che dispongano del generale potere di gestione della società cliente e del potere di vincolare la stessa verso l’esterno.

Non necessariamente la verifica porterà all’individuazione di più titolari effettivi solo perché esercitano i ruoli di rappresentante legale, amministratori esecutivi, direttori generali.

Diritti particolari

Le Faq non forniscono indicazioni in relazione alla fattispecie ricorrente dei diritti particolari previsti negli statuti Srl.

Unico chiarimento in tal senso, si ricava dalle Linee guida del Cndec. In base a questo documento va indicato come titolare effettivo anche un socio che detiene solo il 10% del capitale sociale di una Srl se a quest’ultimo sia stato attribuito un diritto particolare (articolo 2468, comma 3, Codice civile) di partecipazione agli utili pari al 30% del capitale sociale.

La soluzione individuata appare coerente rispetto ai chiarimenti forniti dalla Faq numero 11 relativi al diritto di usufrutto e nuda proprietà.

Fonte: Il Sole 24ORE

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