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Il Tax control framework per le piccole imprese penalizzato su sanzioni e costi

Piccole imprese, pur senza regime collaborativo, godono dei vantaggi di questo sistema, ampliando il loro interesse.

È certamente d’interesse il fatto che anche le imprese di minori dimensioni, pur non accedendo al regime di adempimento collaborativo, potranno fruire di alcuni benefici propri di questo regime. In questa direzione va l’articolo 7-bis che – con lo schema di Dlgs attuativo della cooperative compliance nell’ambito della riforma fiscale – si vorrebbe introdurre al Dlgs 128/2015. Vi si stabilisce che i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire all’adempimento collaborativo potranno comunque optare per l’adozione del Tcf (Tax control framework) «in base a quanto previsto dall’articolo 4».

Attraverso l’opzione, le sanzioni amministrative verranno ridotte a un terzo (e comunque non si potranno applicare in misura superiore al minimo edittale) per le violazioni relative ai rischi di natura fiscale comunicati preventivamente attraverso (il solo) interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o di altre scadenze. Inoltre, è prevista la non punibilità per il reato di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000) in caso di rappresentazione preventiva e circostanziata all’agenzia delle Entrate – sempre con interpello – dei casi concreti in cui si ravvisino rischi fiscali su elementi attivi (non dunque elementi passivi inesistenti).

Tali benefici si conseguiranno se verrà adottato il sistema di rilevazione del rischio fiscale (Tcf) in base all’articolo 4 del Dlgs 128/2015 per i soggetti che hanno i requisiti per accedere al regime di adempimento collaborativo. È da ritenere che, per i soggetti di minori dimensioni, il Tcf andrà opportunatamente calibrato alle situazioni organizzative (più semplificate) di quest’ultime. Ciò anche se quello che si sta prefigurando – per tutti (imprese sia grandi sia minori) – è una sorta di catastizzazione del Tcf agli schemi che verranno individuati dall’agenzia delle Entrate. Questo quando, come più volte si è osservato, anche secondo i canoni Ocse, è impossibile definire un modello di Tcf che si adatti ad ogni tipo d’impresa (è, in sostanza, un modello aperto).

Ad ogni modo, anche per i soggetti di minori dimensioni, il Tcf dovrà essere certificato da parte di professionisti indipendenti «già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili». Alla certificazione sfuggono soltanto le società già ammesse all’adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Occorre comunque tenere conto che, nonostante per i soggetti di minori dimensioni il Tcf dovrà essere opportunatamente adattato e semplificato, si tratta comunque di un adempimento oneroso e dispendioso, considerando che, pure per questi contribuenti, il sistema di rilevazione deve essere inserito nel più ampio contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (una sorta di 231 integrata, come l’abbiamo definita il 20 novembre sul Sole 24 Ore del Lunedì).

Proprio per questo si ritiene che i vantaggi previsti dallo schema di decreto legislativo per questi contribuenti siano davvero troppo esigui rispetto ai “costi” necessari a mettere in piedi un adeguato sistema di controllo interno (per il quale proprio il rischio fiscale può fungere da premessa per individuare altri rischi, finanziari e non).

Non si vede perché – come nella logica della regolamentazione dei prezzi di trasferimento (e, ora, dell’adempimento collaborativo) – le sanzioni non vengano completamente azzerate anche per chi volontariamente mantiene/aggiorna il Tcf e comunichi preventivamente i rischi fiscali (così come è auspicabile anche l’inserimento di termini di accertamento ridotti).

Si nota, peraltro, che per i soggetti non rientranti nell’adempimento collaborativo la comunicazione dei rischi avviene solo attraverso interpello. E anche qui si rileva l’inopportuna previsione della nuova onerosità dell’istituto (interpello) per chi – invece – dovrebbe risultare premiato trovandosi in un ambiente fiscale “protetto” (occorre quindi togliere l’onerosità dell’interpello sia per chi si trova in adempimento collaborativo sia per chi adotterà volontariamente il Tcf).

COOPERATIVE COMPLIANCE

I vantaggi per i soggetti in adempimento collaborativo, se il Tcf risulta certificato (*)

  • Non si applicano sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati attraverso interpello o apposita comunicazione di rischio
  • Le sanzioni sono ridotte alla metà e comunque in misura non superiore ai minimi edittali per i rischi non significativi inclusi nella mappa dei rischi (tali riduzioni si applicano anche per i rischi fiscali precedenti all’ingresso nel regime comunicati entro 120 giorni dall’ammissione)
  • Non sono punibili le condotte relative alla dichiarazione infedele di cui all’articolo 4 del Dlgs 74/2000 relative a elementi attivi per i rischi comunicati attraverso interpello o apposita comunicazione di rischio
  • Procedura abbreviata di interpello (in caso di risposta negativa, previsione di un contraddittorio specifico)
  • Nessuna garanzia da prestare per i rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette
  • I termini di decadenza dell’accertamento vengono ridotti di due anni (tre, in presenza di certificazione tributaria di cui all’articolo 36 del Dlgs 241/1997)

(*) La certificazione del Tcf non è prevista per i soggetti già in regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo

PER CHI NON È NEL REGIME

I vantaggi per i soggetti che adottano volontariamente il Tcf, il quale deve essere certificato

  • Le sanzioni sono ridotte a un terzo e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale per le violazioni relative a rischi fiscali comunicati preventivamente con interpello
  • Non punibilità per il reato di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000) per i rischi fiscali relativi a elementi attivi comunicati con interpello

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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