La maggiore deduzione Ires e Irpef per i dipendenti a tempo indeterminato assunti nel 2024 spetta a condizione che via sia un incremento occupazionale rispetto al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nell’anno precedente. Nei gruppi societari tale calcolo deve tener conto anche delle eventuali riduzioni del personale avvenute nelle società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 4, comma 2 dello schema di decreto legislativo in materia di revisione dell’Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi trasmesso al Senato in data 27 ottobre 2023 e in corso di analisi da parte delle Commissioni parlamentari.
Requisiti della maggiorazione e soggetti beneficiari
In attesa della completa attuazione dell’articolo 6, primo comma lettera a) della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023, l’articolo 4 dello schema di decreto legislativo introduce un’agevolazione a favore dei soggetti che assumono lavoratori a tempo indeterminato nel 2024.
In particolare, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) viene introdotta una maggiorazione del 20% della deduzione ai fini Ires e Irpef del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La maggiorazione si applica ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo e nell’attesa di un apposito decreto che ne fisserà le modalità di calcolo, potrà assumere valori più elevati in caso di assunzioni di particolari categorie di lavoratori indicate nell’allegato I dello schema di decreto attuativo.
Calcolo del costo sul quale applicare la maggiorazione
La maggiorazione della deduzione del 20% (o quella ulteriore per le assunzioni dell’allegato I) va applicata sul minore importo tra il costo effettivo del lavoro relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale dipendente risultante dal conto economico nella voce B9 numero 9) del bilancio Oic del 2024 (o nelle voci corrispondenti per i soggetti Ias o altri soggetti che non utilizzano lo schema dell’articolo 2425 del Codice civile) rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Le condizioni per beneficiare della maggiorazione
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- innanzitutto vi devono essere nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nel 2024;
- il soggetto che effettua le assunzioni non deve trovarsi in liquazione ordinaria, giudiziale o in un altro degli istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa;
- il soggetto che effettua le assunzioni deve avere esercitato l’attività nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni (in caso di società neo costituite nel 2023 non è chiaro se il beneficio spetterà nel 2024 ed a quali condizioni);
- il numero di lavoratori dipendenti inclusi quelli a tempo determinato nel 2024 deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023 (quindi a parità di numero di occupati, le mere trasformazioni di contratti da tempo determinato ad indeterminato non dovrebbero far scattare il beneficio);
- infine, come anticipato, il numero di lavoratori a tempo indeterminato nel 2024 deve essere superiore alla media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel 2023. In tale ultimo caso, l’incremento dei lavoratori a tempo indeterminato nel 2024 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Tale ultima norma, secondo la relazione illustrativa avrebbe finalità antielusiva, ed è la medesima già indicata nell’articolo 1, comma 17 della legge 178/2020 prorogata per il 2023 dalla legge 197/2022 (esonero contributivo per assunzioni di donne lavoratrici ex legge 92/2012) e commentata dall’Inps nella circolare 58 del 23 giugno 2023.
L’incremento occupazionale nei gruppi
Ciò significa che nei gruppi societari, se una società assume dei lavoratori a tempo indeterminato nel 2024 incrementando il numero complessivo di tali lavoratori rispetto a quelli mediamente occupati nel 2023, fermo restando il rispetto delle altre condizioni, non potrà automaticamente beneficiare della maggiorazione. Dovrà verificare se in altre società del gruppo nel 2024 vi siano state delle riduzioni di personale che possano “nettare” il proprio incremento occupazionale.
È evidente che in gruppi societari di rilevanti dimensioni tale verifica potrebbe rendere il calcolo molto difficoltoso.
Peraltro, sarebbe necessario individuare una modalità di imputazione di tali decrementi occupazionali nei gruppi, per evitare che gli eventuali licenziamenti effettuati in una società del gruppo possano andare ad intaccare l’incremento occupazionale di tutte le altre società.
Avendo questa disposizione finalità antielusive, potrebbe essere opportuno individuare sin da ora, a livello legislativo, delle cause di esclusione dal calcolo della “nettizzazione” e delle modalità semplificate di quantificazione dell’incremento nei gruppi.
Fonte: Il Sole 24ORE