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Nelle società di capitali il titolare effettivo è la «proprietà rilevante»

Mentre si ipotizza il rinvio della scadenza per la comunicazione del titolare effettivo, Mef, Banca d’Italia e Uif pubblicano le attese Faq.

Mentre in Parlamento si affaccia l’ipotesi di rinvio della scadenza per la comunicazione del titolare effettivo – emendamento di FdI per posticiparlo al 6 febbraio 2024 – Mef, Banca d’Italia e Uif hanno pubblicato le attese Faq in materia.

Diverse e interessanti le risposte ai quesiti, a cominciare dal tema caldo delle Pa. L’individuazione in concreto del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, secondo il vertice del sistema di prevenzione, «è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell’ente» e «coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione».

Quanto al “Te” nell’ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali – quesito anche questo emerso dal confronto con le categorie – va valutato «con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale ultimate beneficial owner», e sempre in questo ambito il professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare o il curatore fallimentare «deve essere identificato come “esecutore”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. p), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ovverosia come “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”».

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, di quelli civilmente riconosciuti – e iscritti nel registro delle persone giuridiche in prefettura – sono titolari effettivi cumulativamente: i fondatori se in vita; i beneficiari, individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Per gli enti non civilmente riconosciuti si applica il criterio residuale, quindi «il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari (…) di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione». Ancora, gli enti ecclesiastici riconosciuti, in quanto tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, «soggiacciono all’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese», a differenza di quelli non riconosciuti.

Quanto alle società di capitali, se c’è una proprietà rilevante (diretta o indiretta) di una o più persone fisiche, sono quelle il “Te”, mentre al criterio del controllo si ricorre o solo in via subordinata «nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente». Infine, per le fondazioni bancarie il titolare effettivo «deve essere individuato in capo a chi, in base alle disposizioni statutarie o agli assetti organizzativi, detiene i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della fondazione» stessa.

Fonte: Il Sole 24ORE

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