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La comunicazione dei rischi fiscali azzera il peso delle sanzioni

Lo schema di decreto legislativo del 16 novembre scorso mira a potenziare la cooperative compliance seguendo i principi della legge delega.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 16 novembre scorso mira a potenziare la cooperative compliance seguendo i principi della legge delega, andando a modificare il Dlgs 128/2015. Vale la pena evidenziare alcuni aspetti che emergono da una prima lettura.

All’articolo 4 il sistema integrato deve assicurare una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali (lettera c-bis). Questa è una chiara enunciazione di ciò che è il cuore della procedura, perché di fatto il tax control framework (Tcf) presuppone che venga fatto un assesment dell’azienda e delle sue caratteristiche che serve a individuare, in base alle sue specificità, quale sia il rischio fiscale in cui può incorrere.

Meno chiara appare la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente. Infatti il rischio fiscale nasce dalla condotta del contribuente circa l’interpretazione di determinate norme. Non può dipendere dai principi contabili (Oic o Ias/Ifrs) la cui corretta applicazione può portare, semmai, al fatto di semplificare i processi perché la tendenza ad una maggiore derivazione fa sì che l’ambito fiscale sia sempre più vicino al bilancio. E ciò dovrebbe costituire innegabilmente un vantaggio.

Circa la certificazione del Tcf, che non serve evidentemente per i soggetti già in cooperative compliance (articolo 1, comma 3) andrà compreso cosa significhi che i professionisti indipendenti chiamati a farlo siano “già” in possesso della specifica professionalità. Si vedrà come il regolamento del Mef di concerto col ministero di Giustizia declinerà tali requisiti. Le linee guida sul Tcf che verranno emanate con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sembrano replicare delle utili best practice che in questi anni sono emerse sia a livello di transfer pricing che, più recentemente, di patent box.

In ottica di condivisione, il comma 2 dell’articolo 6 prevede dei meccanismi di regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, attraverso un regolamento del Mef. Poiché ciò va a sostituire l’ultimo periodo del comma 2, che attualmente prevede però l’emanazione di un decreto del Mef (ovvero quello del 15 giugno 2016) relativo alla procedura di interpello abbreviato, probabilmente occorre coordinare i due aspetti. Sempre in ottica di dialogo reciproco, una risposta sfavorevole ad interpello o a una comunicazione di rischio viene anticipata con un contraddittorio, il tutto da regolamentare con un decreto del Mef (comma 2-bis).

La vera differenza col passato, accogliendo le molteplici istanze degli operatori, è la disapplicazione delle sanzioni (attualmente solo ridotte a metà) se il contribuente comunica i rischi fiscali con interpello o comunicazione di rischio. Qui sta il nodo, poiché ciò va fatto prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali: significa passare da un approccio ex post a uno ex ante, ma richiederà un cambio di mentalità di tutte le aziende interessate a entrare in cooperative compliance.

Si registra altresì la riduzione, ma solo a metà, delle sanzioni in caso di rischio fiscale non significativo e di comunicazione del rischio fiscale pregresso effettuata prima di entrare in cooperative compliance, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime.

Ulteriore appeal è dato dalla riduzione di due anni dei termini di accertamento, che si incrementano di uno in presenza di certificazione tributaria. E a ciò si aggiunge l’esclusione del penale tributario, relativo all’art. 4 della dichiarazione infedele del Dlgs 74/2000, ma per i soli componenti attivi.

Lo slancio alla procedura è dato anche dall’ampliamento soggettivo, per cui si vanno a ricomprendere:

i soggetti con volume di affari o ricavi non inferiore a 750 milioni di euro per il 2024 (500 dal 2026 e 100 dal 2028);

il trascinamento dei soggetti in consolidato fiscale con uno che è già in cooperative compliance;

l’ipotesi di esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti indipendentemente dai requisiti dimensionali (fattispecie invero già presente oggi).

Al di là del fatto che, condivisibilmente, non è richiesta la certificazione per i soggetti già in cooperative compliance che hanno ricevuto il bollino dalle Entrate, per gli stessi la riduzione dei termini di accertamento opera dal 2024, come chiarito anche dalla relazione illustrativa.

Fonte: Il Sole 24ORE

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