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Transfer pricing, anche chi si adegua accede alla convenzione arbitrale

Richiesta di procedura contro la doppia imposizione accettata. Aggiustamento spontaneo derivante da rettifica del Fisco tedesco.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 6216/32/2023 (presidente Mamone, relatore De Biase Frezza), si è pronunciata su un caso, non infrequente, connesso all’attivazione delle procedure internazionali per l’eliminazione della doppia imposizione su rettifiche di transfer pricing.

Il caso derivava da una rettifica di transfer pricing operata nei confronti di una società tedesca per gli anni 2015-2017 da parte della locale amministrazione a cui era seguita negli anni 2018 e 2019 una rettifica spontanea della contribuente in Germania per conformarsi all’esito della verifica.

Successivamente era stata attivata la convenzione arbitrale 90/436/Eec per eliminare la doppia imposizione, tuttavia l’istanza era stata accettata in Italia solo per gli anni per cui vi era una rettifica del fisco tedesco mentre non era stata accettata per il 2018 e 2019 in cui vi era stato l’adeguamento spontaneo.

In base alla posizione delle autorità competenti italiane, la procedura internazionale può essere attivata solo ove ci sia un atto dell’autorità fiscale che crea la doppia imposizione mentre il cosiddetto self adjustment non è un atto, ma un aggiustamento spontaneo.

Il diniego dell’attivazione della procedura internazionale per il 2018 e 2019 era stato impugnato davanti al giudice tributario (impugnabilità peraltro già confermata dalla Cassazione nella sentenza n. 12759 del 2015).

La Cgt ha precisato che l’articolo 6 della convenzione arbitrale non enuncia gli atti dai quali possa derivare la doppia imposizione in tema di transfer pricing, mentre il codice di condotta individua l’atto che potrebbe generare la doppia imposizione nel «primo avviso di accertamento fiscale (…) o misura equivalente». Per i giudici queste disposizioni esprimono la volontà degli Stati comunitari di rimettere alle procedure amichevoli ogni fattispecie che origina da una iniziativa dell’amministrazione fiscale che sia conclusa con una decisione definitiva che comporta o può comportare una doppia imposizione. Dato che l’adeguamento spontaneo per gli anni 2018 e 2019 era la conseguenza della rettifica operata per gli anni 2015-2017 dal fisco tedesco non vi erano ragioni per non considerare ammissibile la richiesta di attivazione anche per il 2018 e 2019. In merito la Corte ha anche richiamato la relazione illustrativa al Dlgs 49/2020 di recepimento della direttiva sulle Map 1852/2017, laddove si escludeva dagli atti rilevanti per l’avvio della procedura il ravvedimento che non fosse originato da accessi ispettivi, verifiche o altre attività dell’autorità fiscale.

In definitiva per i giudici una interpretazione formalistica della disciplina delle Map può dar luogo a irragionevoli e illegittime discriminazioni, anche alla luce delle possibili differenze tra Stati membri delle norme sul ravvedimento o altri istituti affini.

Al riguardo è importante evidenziare che l’adeguamento volontario in Germania può non essere “totalmente spontaneo” poiché, pur derivando da una scelta del contribuente, il mancato adeguamento negli anni successivi alla rettifica può avere ripercussioni penali. Ecco perché spesso le società tedesche provvedono ad adeguarsi alle rettifiche di transfer pricing anche negli anni seguenti la contestazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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