Quando Entro le ore 12 del 12 dicembre 2023
Cosa scade Domanda contributo primi tre trimestri 2022
Per chi Enti del Terzo Settore, Odv, Aps, Onlus, enti religiosi
Come adempiere Domanda telematica sul sito Invitalia
1. In sintesi
Si chiude il puzzle degli aiuti per gli Enti del terzo settore con gli ultimi tasselli che mancavano.
Con il comunicato del 6 novembre il ministero del Lavoro ha annunciato l’apertura della piattaforma dedicata alla richiesta del contributo energia da parte degli Ets.
A partire dall’8 novembre scorso e fino al prossimo 12 dicembre, è dunque possibile inviare le domande per i contributi a fondo perduto sull’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale dei primi tre trimestri 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021 (fondi per 98,5 milioni) in base all’ articolo 8, comma 2 del Dl 144/2022 e all’ articolo 2, comma 1, lett. c), Dpcm 8 febbraio 2023. Inoltre, con il decreto del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità lo scorso 8 novembre sono stati concessi i contributi ed elencati i soggetti ammessi.
Possono fare domanda gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di trasmigrazione nel Runts, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte nella relativa anagrafe, gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
In riferimento agli Enti religiosi civilmente riconosciuti, il richiamo all’ articolo 4, comma 3 del Codice del Terzo settore, anche se la circostanza non viene evidenziata dal manuale utente nelle fasi di compilazione della domanda e neppure nell’ articolo 2, comma 1, lettera c5) del Dpcm 8 febbraio 2023, sembrerebbe che i soggetti interessati e legittimati alla presentazione dell’istanza di contributo siano unicamente quelli che hanno dato vita ad un ramo Ets, iscritto nel Runts, per lo svolgimento delle attività di cui all’ articolo 5 del Cts nonché delle eventuali attività diverse di cui all’ articolo 6 del Cts. Quindi la generica appartenenza alla categoria degli Enti religiosi civilmente riconosciuti non dovrebbe consentire la domanda. Sul punto sarebbe importante una conferma ufficiale in un senso o nell’altro.
Il contributo non può essere richiesto dai soggetti che hanno ottenuto la concessione di altro contributo a valere sui Fondi di cui all’ articolo 2 comma 1, lettere a) e b) del Dpcm 8 febbraio 2023 e sul Fondo Ipab articolo 2, comma 1, del Dpcm 11 febbraio 2023.
Il decreto di concessione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, corredato da quattro elenchi degli aventi diritto è stato pubblicato l’8 novembre 2023 (sezione del sito di Invitalia www.invitalia.it).
Questo vuol dire che gli enti che hanno presentato la domanda per ottenere il contributo a valere sugli oneri del terzo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, in base a quelle regole gli enti riportati negli elenchi sono esclusi dalla possibilità di presentare la nuova domanda.
2. La misura del contributo
Il contributo:
Percentuale di incremento del costo > Percentuale di liquidazione contributo
Pari al 100% o maggiore del 100% > 80% dell’incremento
Compresa tra il 99,99% e il 80% > 70% dell’incremento
Compresa tra il 79,99% e il 60% > 60% dell’incremento
Compresa tra il 59,99% e il 40% > 50% dell’incremento
Compresa tra il 39,99% e il 20% > 40% dell’incremento
3. La presentazione della domanda
Le domande di concessione ed erogazione del contributo devono essere redatte (in lingua italiana), indicando in modo specifico la categoria di appartenenza in base alle alternative proposte dalla modulistica a cui corrispondono le differenti informazioni di qualificazione soggettiva, e seguire lo schema proposto nella piattaforma e presentate dai soggetti beneficiari esclusivamente in formato elettronico con sottoscrizione digitale dei richiedenti.
Nello stesso comunicato del 6 novembre è presente un manuale utente con una guida alla presentazione della domanda.
La piattaforma è accessibile dal sito www.invitalia.it e non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.
Le domande si intendono correttamente presentate esclusivamente a seguito del rilascio, da parte della piattaforma informatica, dell’attestazione in formato .pdf, di avvenuta presentazione, recante indicazione della data e dell’orario di ricezione. L’ordine di ricevimento delle domande giunte tempestivamente non influisce sull’esito della richiesta del contributo che verrà concesso ed erogato in proporzione alle domande pervenute.
4. Il contenuto della domanda
La domanda riporta una dichiarazione sostitutiva , contenente specifiche attestazioni e si compone delle seguenti sezioni:
a) Dati identificativi del soggetto proponente;
b) Dati relativi al firmatario della domanda (il rappresentante legale dell’ente o suo delegato; in tal caso il sistema richiede l’inserimento del codice fiscale del rappresentante legale);
c) Deferente da contattare;
d) dati relativi al legale rappresentante/titolare effettivo (occorre obbligatoriamente inserire almeno un “Titolare effettivo” che può coincidere o meno con il rappresentante legale);
e) Spese sostenute per l’incremento dei costi della componente energia termica ed elettrica (dettaglio degli importi delle fatture relative ai consumi dei primi tre trimestri 2022 e 2021).
Per la presentazione è necessario:
Per inoltrare la domanda di richiesta del contributo, sarà obbligatorio anche caricare in piattaforma, il documento “Allegato fatture”. Tale documento, si tratta di un file excel, dovrà essere scaricato dall’utente dal sito istituzionale Invitalia all’interno della sezione “Modulistica”, afferente alla misura del contributo in questione. Nel documento deve essere inserito il dettaglio delle fatture in riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di energia e gas naturale, afferenti ai primi tre trimestri degli anni 2021 e 2022. Il manuale utente citato precisa che il totale delle spese sostenute, afferenti al dettaglio delle fatture caricate nel documento “Allegato fatture” per l’anno 2021 e per l’anno 2022, deve coincidere con quanto presente nel campo “Importo Totale” che è presente nella sezione “Spese sostenute” dell’applicativo di presentazione domanda.
Le spese in riferimento ai tre trimestri 2021 e 2022 devono essere state effettivamente pagate dall’ente e indicate separatamente fra acquisto di energia termica ed energia elettrica cumulando in ciascun “box” i costi di ciascun servizio anche se riferibili a varie utenze, per poi essere ricondotte ai due box del “totale fatture terzo trimestre” che portano al confronto fra 2022 e 2021.
La procedura automatica di compilazione del form di domanda, acquisendo le informazioni suddette, compilerà automaticamente i campi “percentuale di incremento del costo” e “percentuale di liquidazione” e spetterà al compilatore, all’interno del campo “contributo richiesto”, indicare un importo inferiore o uguale al “contributo massimo richiedibile”, dato estratto e calcolato, comunque non superiore al valore di 30mila euro, fermo restando che le fatture 2022 siano di importo superiore a quelle del 2021 per oltre il 20%.
Fra le varie informazioni obbligatorie da inserire, occorre anche segnalare il possesso dell’iscrizione presso l’Inps e/o l’Inail e in caso di risposta affermativa è necessario inserire la data di emissione del Durc in corso di validità, che attesti la regolarità contributiva (condizione necessaria per la domanda e per l’ottenimento del contributo), quindi deve essere posseduto dall’ente interessato prima di procedere alla compilazione della domanda.
5. L’erogazione del contributo
Il contributo, in conseguenza di un provvedimento cumulativo che sarà emanato dal Ministero del lavoro entro l’11 febbraio 2024, verrà erogato direttamente da Invitalia in unica soluzione sul conto corrente bancario o postale relativo al codice iban intestato all’ente richiedente indicato nella richiesta, in base alla posizione in un elenco redatto secondo un ordine decrescente, a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorità, nel caso di percentuale identica, al maggiore importo del costo sostenuto.
L’importo del contributo richiesto è cumulabile con altra agevolazione ottenuta sugli stessi costi, sino a concorrenza dell’intero importo speso, ma deve rispettare il limite massimo degli aiuti “de minimis”, pari a euro 200mila nell’arco di tre esercizi finanziari, consentito regolamento (Ue) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e tale condizione deve essere attestata nella richiesta di concessione.
6. I controlli
In sede di erogazione Invitalia opererà i controlli di regolarità contributiva del Durc in vigore e preventivi telematici se l’erogazione risulterà di ammontare superiore a 5mila euro, ai sensi dell’ articolo 48-bis del Dpr 602/1973.
Sono anche previsti controlli a campione, nella misura del 10% delle domande ammesse al contributo rimessi a procedura automatizzata casuale e accertano il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’accesso alle agevolazioni, pena la revoca totale delle stesse.
Fonte: Il Sole 24ORE