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Rimanenze di magazzino, dopo l’adeguamento dai valori scatta la protezione dai controlli

La sanatoria prevista dalla manovra può essere attuata, secondo i casi, eliminando o iscrivendo «esistenze iniziali».

La manovra 2024 (all’articolo 20 del Ddl inviato al Parlamento) inserisce nel panorama delle “sanatorie” la possibilità di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali di magazzino ai valori reali.

La norma è destinata ai soli soggetti esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali ed ha la dichiarata finalità di adeguare i valori di bilancio alla realtà effettiva.

Il contribuente ha la facoltà di eseguire l’adeguamento, nel solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, sia mediante l’eliminazione di valori di esistenze iniziali, sia mediante l’iscrizione di valori di esistenze iniziali.

Le due diverse modalità di adeguamento richiedono un differente carico fiscale.

Eliminazione di valori di esistenze iniziali

Si tratta del caso in cui i valori contabili delle esistenze inziali presenti nel bilancio di apertura del periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 sono superiori rispetto ai valori reali. Ciò può essere la conseguenza di due condotte, censurabili anche ai fini delle false comunicazioni sociali: vendite in nero di beni che contabilmente risultano ancora tra le esistenze iniziali o sopravvalutazione dei valori di magazzino operate in precedenti esercizi per migliorare l’utile di bilancio. In tal caso, il contribuente deve versare due importi, uno a titolo di Iva ed uno a titolo di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap.

Vediamo ora come si determinano le somme dovute.

L’Iva dovrà essere determinata applicando l’aliquota media relativa all’anno 2023 ad un ammontare – che per brevità chiameremo imponibile Iva dell’adeguamento – che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione – evidentemente una percentuale di ricarico – che sarà determinata, per i diversi settori di attività, da un decreto dirigenziale di prossima emanazione.

Pertanto, qualora il contribuente eliminasse esistenze iniziali per 500.000 euro e supponendo che il coefficiente di maggiorazione per la specifica attività fosse stabilito dal citato decreto nella misura del 15% e l’aliquota media Iva fosse il 20%, il calcolo sarebbe il seguente:

Iva: (500.000 x 1,15) x 20% = 115.000

L’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap, invece, sarà applicata, nella misura pari al 18% alla differenza tra l’imponibile Iva dell’adeguamento e il valore eliminato.

Nell’esempio menzionato, il calcolo sarà il seguente:

Imposta sostitutiva: [(500.000 x 1,15) – 500.000] x 18% = 13.500

Pertanto, in caso di eliminazione di quantità o di valori, l’importo totale dovuto per l’adeguamento, nell’esempio proposto ammonterà a 128.500 (115.000 + 13.500)

Iscrizione di valori di esistenze iniziali

Si tratta del caso in cui i valori contabili delle esistenze inziali presenti in bilancio sono inferiori rispetto ai valori reali. Ciò può essere la conseguenza di due condotte, anch’esse censurabili anche ai fini delle false comunicazioni sociali: acquisti in nero di beni che non sono stati iscritti tra le esistenze iniziali o sottovalutazione del magazzino per comprimere l’utile di bilancio di precedenti periodi d’imposta con la finalità di conseguire un risparmio fiscale. In tal caso, l’adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap, in misura pari al 18% del valore iscritto.

Quindi, qualora l’imprenditore iscrivesse, tra le esistenze inziali, beni per 500.000 euro, il calcolo sarà il seguente:

Imposta sostitutiva: 500.000 x 18% = 90.000

Pertanto, in caso di iscrizione di valori di esistenze iniziali, l’importo dovuto per l’adeguamento sarebbe solo quello a titolo di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap che, nell’esempio proposto, ammonterebbe a 90.000.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo. La prima rata deve essere corrisposta dai soggetti con esercizio pari all’anno solare entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2024.

Le imposte sostitutive versate non sono deducibili né delle imposte sui redditi né dall’Irap.

Sanzioni e accertamento

La disposizione prevede che l’adeguamento effettuato non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I nuovi valori sono riconosciuti sia ai fini civili sia ai fini fiscali con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

La norma prevede altresì che i valori iscritti o eliminati non possono essere utilizzati dalle Entrate ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 30 settembre 2023.

Si può rilevare che il testo letterale della disposizione non sembra estendere l’inutilizzabilità anche a soggetti diversi dal contribuente che opera l’adeguamento. In altre parole, la disposizione nulla prevede in relazione agli effetti a carico dei soci del soggetto che opera l’adeguamento.

È bene ricordare che – in assenza di norme agevolative – l’Agenzia ha riconosciuto, in caso di eliminazione di valori contabili di esistenze iniziali da parte di società a ristretta base partecipativa, l’operatività della presunzione di distribuzione di dividendi in nero ai soci per una somma pari al valore delle esistenze inziali eliminate, maggiorata del coefficiente di ricarico praticato dalla società stessa. A tale conclusione l’Amministrazione è giunta partendo dalla presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano presso i locali dell’impresa (articolo 1 del Dpr 441/97). Ne è conseguito, pertanto, che la regolarizzazione operata dalla società a ristretta base partecipativa, in assenza di norma agevolativa, ha comportato la regolarizzazione anche da parte dei soci, nello stesso periodo d’imposta in cui la società ha effettuato l’eliminazione.

Potrebbe porsi lo stesso problema per una società di capitali che sfrutta l’agevolazione sulle rimanenze di magazzino?

L’articolo 20 della manovra prevede che i valori eliminati (o iscritti) non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in cui si opera l’adeguamento, ma non prevede tale inutilizzabilità anche per il periodo d’imposta in cui si opera l’adeguamento. Potrebbe allora accadere che l’Agenzia, nel caso di società a ristretta base partecipativa, richieda in relazione al 2023 anche il versamento delle ritenute non operate sui dividendi presunti (ferma restando la non applicazione delle sanzioni)? Un chiarimento espresso sul punto sarebbe auspicabile. Tuttavia, è bene tenere presente che la delega fiscale (legge 111/2023) prevede che le rettifiche nei confronti di società a ristretta base avvengano solo in presenza di elementi certi e precisi, mentre in questo caso si sarebbe in presenza di elementi presuntivi.

Fonte: Il Sole 24ORE

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