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Sport dilettanti e lavoro: il registro entra a regime

In vigore il Dpcm che regola le modalità di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo: l’ultima novità della riforma dello Sport.

In vigore il decreto che fissa le regole per la comunicazione dei rapporti di lavoro. È questa l’ultima novità nel percorso di attuazione della riforma dello Sport. Con decreto del 27 ottobre 2023, il presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del Lavoro, ha adottato un provvedimento molto atteso nel mondo dilettantistico circa i criteri sulle modalità di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo (in base all’ articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 36/2021).

Due sono, in particolare, le opzioni per comunicare le prestazioni di lavoro sportivo. La prima prevede l’accesso al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche. Quest’ultimo costituisce, infatti, sia l’elenco ove gli enti sportivi dilettantistici debbono risultare iscritti ai fini del riconoscimento sportivo, sia il portale per gli adempimenti legati al lavoro sportivo. Rilevando, in quest’ultimo caso, per l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, nonché per le comunicazioni mensili all’Inps dei dati retributivi e al centro per l’impiego.

Proprio con riguardo a quest’ultime arrivano le indicazioni del decreto, specie in relazione alle tempistiche. Si ammette la validità delle comunicazioni rese dagli enti dal 1° luglio scorso (data di entrata in vigore del Dlgs 36/2021), sino a ieri (data di efficacia del Dpcm). Va tuttavia considerato che, in sede di prima applicazione, il termine è più ampio. Si precisa infatti che anche i rapporti di lavoro instaurati dal 1° luglio scorso potranno essere comunicati entro il 30 dicembre senza incorrere in sanzioni. Un ampliamento dei termini, in sostanza, a beneficio degli enti sportivi chiamati a non pochi adempimenti in questa fase di applicazione della riforma. Precisazioni che peraltro superano le indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro che aveva invece previsto la sospensione delle comunicazioni attraverso il Registro in attesa della sua piena operatività ( circolare 2/2023).

La seconda modalità per le comunicazioni dei rapporti di lavoro sportivo è quella che prevede, in alternativa, che le stesse avvengano tramite l’invio del modello Unilav-Sport, con il sistema messo a disposizione dal ministero del Lavoro. In quest’ipotesi, gli enti dovranno avvalersi delle specifiche tecniche previste negli allegati al Dpcm in questione.

Diversamente, ove l’obbligo comunicativo sia assolto tramite il Registro sportivo, valgono le regole dettate dal regolamento attuativo. Attenzione, dunque, alle tempistiche, posto che in caso di omessa o ritardata comunicazione scattano sanzioni pecuniarie di importo da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato ( articolo 19, comma 3, del Dlgs 276/2003). Va tenuto conto che entro 5 giorni dall’omissione l’ente potrà ravvedersi beneficiando di una riduzione della sanzione.

Restano, tuttavia, alcuni nodi da sciogliere. Circa l’ambito soggettivo, il decreto precisa che tali comunicazioni nel Registro possono essere effettuate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (asd e ssd), federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. Oltre a queste, si includono Coni, Cip e Sport e Salute S.p.A. nella misura in cui si avvalgano di prestazioni di lavoro sportivo.

L’elencazione dei destinatari, così come richiamata dalla norma, sembra tassativa, con il rischio dunque di non ricomprendere tutte le realtà che si avvalgono di lavoratori sportivi. Si pensi, ad esempio, ai comitati territoriali degli organismi sportivi dotati di propria soggettività giuridica. Per quest’ultimi sarà opportuno attendere indicazioni al fine di consentire anche a questi di beneficiare delle semplificazioni previste dal Registro, alla stregua degli organismi di cui fanno parte.

Fonte: Il Sole 24ORE

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