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Energia, niente deducibilità tra contributi extraprofitti

La discussione sulla costituzionalità del "contributo straordinario contro il caro bollette" porta a nuovi sviluppi nel settore energetico.

Nelle more della attesa discussione innanzi alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità del «contributo straordinario contro il caro bollette» a carico del settore energetico, istituito dall’articolo 37 del Dl n. 21/2022, la vicenda si arricchisce di un nuovo episodio.

Con la risposta ad interpello n. 956–1495/2023, emessa il 24 ottobre, l’agenzia delle Entrate si è pronunciata negativamente sul tema della potenziale deducibilità del predetto contributo dal nuovo «contributo di solidarietà di carattere temporaneo», introdotto dall’articolo 1, commi 115-119, della legge n. 197/2022.

La questione assume particolare rilevanza nell’alveo delle più generali critiche di carattere costituzionale che sono state mosse dagli operatori specializzati ai nuovi prelievi straordinari sugli “extraprofitti” introdotti dal legislatore a carico del settore energetico per il 2022 ed il 2023. Il riconoscimento della deducibilità del primo contributo dal secondo avrebbe, infatti, potuto almeno in parte mitigare gli effetti negativi in termini di duplicazione dell’imposizione che l’inclusione del primo contributo nella base imponibile del secondo contributo è idonea a determinare.

Il problema si è posto in quanto, innanzitutto da un punto di vista letterale, l’articolo 37, comma 7, del richiamato Dl n. 21/2022 si limita a prevedere l’indeducibilità del contributo straordinario contro il caro bollette ai soli fini delle imposte sui redditi e non anche dal “nuovo” contributo di solidarietà, che non è una imposta sui redditi e che, al momento dell’introduzione del divieto di deducibilità, nemmeno esisteva.

A fronte di numerosi ulteriori profili di dubbio evidenziati dall’istante, che rendevano quantomeno incerta la questione, l’agenzia delle Entrate – pur dando conto, nel ricostruire gli antefatti della tematica, che la stessa Avvocatura generale dello Stato si è espressa a favore della deducibilità – ha sorprendentemente inteso dichiarare inammissibile l’interpello presentato, rilevando che nel caso di specie non sussisterebbero margini di incertezza di carattere interpretativo.

Argomento dirimente, fatto proprio dall’Agenzia, è la (presunta) chiarezza della richiamata previsione dell’articolo 37, comma 7, del Dl n. 21/2022, che in realtà – come si è evidenziato – prevede l’indeducibilità del contributo dalle sole imposte sui redditi.

Al di là della criticabilità di tale impostazione, si deve in realtà sottolineare come il nuovo contributo di solidarietà – anche da un punto di vista sistematico – si limiti a richiamare l’applicabilità delle regole generali che presiedono alla determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi delle società, senza mutuarne in via diretta la medesima base imponibile.

Più in generale la stessa Corte costituzionale – come ribadito nella fondamentale sentenza n. 262/2020 – ha rimarcato come il nostro ordinamento non tollera la tassazione di un reddito al lordo dei relativi costi di produzione, tra i quali (ex articolo 99 del Tuir) sono normativamente annoverate anche le imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è previsto l’istituto della rivalsa. Non rientrando il primo contributo in nessuna di tali due categorie, anche una interpretazione costituzionalmente orientata della norma sarebbe stata idonea a legittimare la tesi della deducibilità.

Alla luce di tali considerazioni, la vicenda evidentemente non può considerarsi ancora conclusa e sussistono tuttora ampi margini per una sua diversa risoluzione in via giurisprudenziale.

Fonte: Il Sole 24ORE

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