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Certificazione dei rischi fiscali, estensione su opzione alle Pmi

Dlgs legge 111/2023: PMI minori sanzioni, -33% adottando volontariamente il Tax Control Framework nell'adempimento collaborativo.

Sanzioni ridotte a un terzo per le imprese di minori dimensioni che adotteranno volontariamente il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework – Tcf). Tcf che dovrà essere certificato – non però per i soggetti già in adempimento collaborativo – da professionisti indipendenti «già in possesso di una specifica professionalità» iscritti negli ordini degli avvocati o dei dottori commercialisti. Sono questi alcuni dei tanti aspetti di rilievo dello schema di Dlgs attuativo (esaminato mercoledì dal Consiglio dei ministri) delle disposizioni sull’adempimento collaborativo – e, in parte, dell’articolo 20 sulle sanzioni – contenute nella legge delega 111/2023.

L’adempimento collaborativo è ammesso per i soggetti che sono dotati di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (il Tcf, appunto), il quale deve essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Sul punto, il Dlgs stabilisce che il Tcf dovrà essere integrato anche in ordine alla mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili e che le Entrate predisporranno delle apposite linee guida (mentre a livello internazionale il Tcf risulta un modello aperto).

Viene poi espressamente previsto che il Tcf dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti «già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili». A tal fine sarà uno specifico regolamento ministeriale che, sentiti gli ordini professionali, individuerà i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Il fatto è che lo schema di Dlgs fa riferimento ai professionisti che «già» sono in possesso di una specifica professionalità, e questo sembrerebbe molto limitante (numericamente) oltreché di non chiara individuazione.

Ad ogni modo, lo schema di Dlgs provvede ad abbassare le soglie di accesso all’adempimento collaborativo per i soggetti che dal 2024 conseguono un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro (oggi il limite è un miliardo), mentre potranno accedere all’istituto a decorrere dal 2026 i soggetti con volumi non inferiori a 500 milioni di euro e dal 2028 i contribuenti con volumi non inferiore a 100 milioni.

Per tutti questi soggetti vengono riscritti i vantaggi (fino ad ora molto limitati): in particolare, viene stabilito che non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che, prima della presentazione delle dichiarazioni, comunichi, mediante interpello ovvero la specifica comunicazione di rischio prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera b), del Dlgs 128/2015, i rischi in modo esaustivo ed esauriente. Viene prevista la possibilità di comunicare i rischi fiscali anche per le condotte poste in essere prima dell’ingresso nel regime, e in tal caso le sanzioni sono ridotte alla metà e comunque in misura non superiore al minimo edittale. Al riguardo, si nota che la relazione tecnica valorizza – per le violazioni commesse in passato – il principio del favor rei.

Tra gli altri vantaggi, oltre a quello della non punibilità per il reato di dichiarazione infedele di cui all’articolo 4 del Dlgs 74/2000, risulta rilevante il fatto che i termini decadenziali vengono ridotti di due anni (con l’ulteriore aggiunta di un anno in presenza di visto “pesante”). A questo proposito il decreto stabilisce che il Tcf deve essere certificato, ma la previsione appare pleonastica (posto che anche gli altri vantaggi si hanno se il Tcf risulta certificato). Per i soggetti che si trovano già in adempimento collaborativo – che, invece, non sono tenuti alla certificazione del Tcf – viene previsto che la riduzione dei due anni dei termini di accertamento parte dal 2024.

L’aspetto che però appare davvero rilevante è che anche i soggetti di minori dimensioni che non rientrano nei limiti dell’adempimento collaborativo potranno optare per l’adozione del Tcf, il quale dovrà essere certificato (la delega non lo prevede). L’opzione sarà biennale e irrevocabile. In tal caso, le sanzioni saranno ridotte a un terzo (e comunque non superiori al minimo) per i rischi fiscali comunicati preventivamente con interpello. Sempre la presentazione preventiva dell’interpello porterà alla non punibilità per il reato di dichiarazione infedele per i rischi relativi a elementi attivi (come per i soggetti di grandi dimensioni: non dunque per elementi passivi inesistenti).

Fonte: Il Sole 24ORE

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