Cerca
Close this search box.

Alluvione in Emilia, la ripresa dei versamenti slitta al 10 dicembre

Il Senato ha posticipato al 10/12/2023 le scadenze per soggetti colpiti dalle alluvioni di maggio 2023 in Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Nella conversione parlamentare del Dl 132/2023 (decreto Proroghe) la commissione Finanze del Senato ha approvato l’inserimento, all’articolo 3, del comma 2-quater che differisce al 10 dicembre 2023 tutte le scadenze per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale o operativa nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio.

Si tratta degli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza previsti dal Dl 61/2023che ha disposto tutta una serie di sospensioni e differimento di termini che hanno riguardato una moltitudine di adempimenti fra i quali, in particolare, quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché relativi ai versamenti fiscali in genere, comprese le ritenute alla fonte e le addizionali regionale e comunale all’Irpef operate in qualità di sostituti d’imposta per i quali è stato previsto il differimento al 20 novembre delle scadenze del periodo 1° maggio – 31 agosto.

La conversione in legge del Dl 132/2023 dovrebbe però avvenire in data successiva al 20 novembre e, quindi, in ritardo, e, pertanto, affinché la nuova proroga trovi applicazione generalizzata senza creare problemi o incertezze, sarebbe necessaria la sua anticipazione con ogni mezzo utile allo scopo, magari anche con un comunicato stampa.

Ancorchè non previsto dal Dl 61/2023 anche il termine del 31 luglio per il versamento del contributo dovuto per il finanziamento dell’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) è stato differito al 20 novembre dalla stessa autorità con propria delibera del 6 giugno 2023, n. 30654 facendo espresso riferimento proprio al rinvio ex Dl 61/2023.

Anche tale adempimento dovrebbe, pertanto, beneficiare dell’ulteriore differimento al 10 dicembre ma, a tale riguardo, sarebbe opportuna una presa di posizione della stessa autorità.

Il differimento al 20 novembre era stato comunicato dall’autorità Antitrust alle società interessate fornendo anche l’avviso di pagamento PagoPa precompilato da utilizzare per il versamento da eseguirsi direttamente ovvero mediante i soggetti abilitati individuabili all’indirizzo https://www.pagopa.gov.it//it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/.

L’avviso di pagamento è stato inviato alle sole società aventi sede legale nei territori colpiti dall’alluvione mentre il differimento spetta anche per quelle che negli stessi territori hanno anche la sola sede operativa le quali, pertanto, al fine di beneficiarne, sono tenute a darne comunicazione all’indirizzo Pec protocollo.agcm@pec.agcm.it allegando la documentazione comprovante le sedi operative per ottenere l’emissione del bollettino PagoPa aggiornato.

Ricordiamo che il contributo, istituito dall’articolo 10, comma 7-ter, legge 287/1990, è dovuto dalle società di capitale e cooperative con ricavi annui superiori a 50 milioni ed è stabilito, per l’anno 2023, nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato entro la data (7 marzo 2023) della delibera che ne ha fissato l’entità, per la maggioranza dei casi, quello dell’esercizio 2021.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator