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Scissione con scorporo anche a favore di società esistente

Lo scorporo favorisce società esistenti, ma richiede rispetto delle regole sul rapporto di cambio, secondo il Consiglio Notarile di Milano.

Nulla impedisce lo scorporo a favore di società già esistente, ma in tal caso occorre rispettare le regole sul rapporto di cambio: questo è il principio affermato da una nuova massima del Consiglio Notarile di Milano. Lo scorporo è una variante della scissione, caratterizzata dall’assegnazione di azioni o quote della beneficiaria alla società scissa, invece che ai relativi soci.

La sua introduzione nel Codice civile (articolo 2506.1) risale al marzo di quest’anno come conseguenza dell’attuazione della direttiva UE 2019/2121 sulle operazioni societarie transfrontaliere (trasformazione, fusione, scissione). Ma, poiché la normativa unionale armonizza la sola scissione mediante scorporo a favore di una società da crearsi con la stessa operazione per essere regolata dalla legge di uno Stato membro diversa dalla legge della scissa, anche lo scorporo di una società italiana a favore di altra società italiana è stato previsto e disciplinato con riguardo ad una beneficiaria neocostituita.

Ciò non significa, però, che non sia consentito lo scorporo a favore di una società già esistente. Vari argomenti conducono a una soluzione positiva del problema: l’ammissibilità di operazioni straordinarie secondo varianti atipiche, cioè non espressamente contemplate dalla legge; l’analisi delle ragioni sottostanti all’introduzione dello scorporo, prive di intenti restrittivi; la comparazione con altri ordinamenti; la meritevolezza degli interessi perseguiti con l’inserimento, nella base sociale della beneficiaria, della società scissa in luogo dei suoi soci, quando per numero o caratteristiche questi rischino di alterare gli equilibri raggiunti.

Ovviamente in questo caso occorre stabilire qual è la congrua partecipazione spettante alla scissa tenendo conto, da un lato, della parte di patrimonio proveniente dalla scissa e, dall’altro, del patrimonio già presente nella beneficiaria, in modo da non pregiudicare né la scissa (e indirettamente i suoi soci) né i soci della beneficiaria. Il che comporta l’applicazione delle regole sul rapporto di cambio (situazioni patrimoniali, relazioni degli amministratori, relazione degli esperti, se gli aventi diritto non vi rinunziano) che, invece, vengono disapplicate quando la scissione è a favore di una società nata con l’operazione e dotata del solo patrimonio proveniente dalla scissa.

Per quanto al diritto di recesso, non riconosciuto nello scorporo a favore di una neocostituita, vi sono buone ragioni per negarlo ai soci della scissa anche nella variante in discorso – stante il risultato finale per loro del tutto simile a quello che si verifica nell’alternativa ipotesi del conferimento del patrimonio assegnato alla beneficiaria in sede di aumento del capitale – e, al contrario, per riconoscerlo ai soci della beneficiaria che non sia una società azionaria: per questi ultimi non si nota alcuna apprezzabile differenza rispetto ad altre varianti scissorie.

Ulteriori aspetti problematici di ogni scorporo vengono, poi, affrontati dalla massima milanese. In primo luogo, si è precisato che non occorre relazione di stima della parte di patrimonio assegnata alla beneficiaria fuori dai casi in cui in ogni scissione tale relazione è richiesta, come nell’ipotesi in cui la scissa sia una società di persone e la beneficiaria una società di capitali o ancora quando il patrimonio assegnato concorra a determinare il capitale della scissa mediante valori esistenti ma non risultanti da corrispondenti poste di bilancio.

In secondo luogo, si è chiarito che lo scorporo può essere seguito da modifiche anche rilevanti nell’attività della scissa, ivi incluse quelle conseguenti alla sua messa in liquidazione, in quanto l’indicazione normativa secondo cui la scissa “continua la sua attività” mira soltanto ad escludere che tale società, dovendo acquisire una partecipazione nella beneficiaria, possa direttamente estinguersi come avviene nella scissione totale.

LA MASSIMA

Consiglio Notarile di Milano, massima n. 209 del 7 novembre 2023 – Scissione mediante scorporo (articolo 2506.1 del Codice civile)

È legittima una scissione mediante scorporo – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti.

Qualora la o le beneficiarie preesistenti non siano possedute interamente dalla società scissa e non ricorra un’altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, non può tuttavia trovare applicazione la medesima disciplina dettata per la fattispecie di cui all’art. 2506.1 c.c. (scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione), in forza dell’art. 2506-ter, comma 3, c.c., in quanto la determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza e rende quindi applicabile l’ordinaria disciplina di cui agli artt. 2501-«uater, 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.La scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – non richiede la perizia di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c., a meno che si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali (ai sensi dell’art. 2501-sexies, comma 7, c.c.) o che si versi in una delle altre situazioni che rendono necessaria tale perizia, mutatis mutandis, nelle ipotesi di fusione o di scissione.La scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – può essere eseguita con assegnazione di qualsiasi componente del patrimonio della società scissa, a prescindere dal fatto che l’oggetto dell’assegnazione sia o non sia qualificabile come ramo d’azienda, dovendosi intendere che la locuzione finale dell’art. 2506.1, comma 1, c.c. (là dove prevede che la scissa effettui l’operazione «continuando la propria attività») individui quale elemento caratterizzante della fattispecie la circostanza che la società scissa non si estingua per effetto della scissione, bensì continui ad esistere.

Fonte: Il Sole 24ORE

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