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Trasformazione agevolata, la newco rischia l’abuso del diritto

La risposta all'interpello 456/2023 dell'Agenzia delle Entrate crea incertezza tra società e operatori tributari, in scadenza il 30 novembre.

La risposta a interpello 456/2023 delle Entrate spiazza non poco società e operatori tributari alle prese con le ultime valutazioni prima di procedere con le trasformazioni agevolate in scadenza il prossimo 30 novembre o che hanno già perfezionato le operazioni nelle settimane passate.

Il caso esaminato è quello di una società che intende porre in essere una serie di operazioni volte a massimizzare i benefici fruibili grazie alla trasformazione agevolata (articolo 1, commi 100-105, della legge 197/2022). L’istante intende: costituire una newco di gestione immobiliare tramite una prima scissione parziale proporzionale; trasformare la newco beneficiaria in società semplice fiscalizzando i plusvalori latenti sugli immobili applicando il valore determinato con le rendite catastali rivalutate; cedere poi gli immobili a terzi senza tassare alcun plusvalore in quanto detenuti da più di 5 anni; distribuire l’incassato ai soci senza tassazione trattandosi di reddito esente (risposta n. 691/2021) e infine sciogliere la società.

L’Agenzia boccia la soluzione proposta in quanto le scelte, apprezzate nel loro concatenarsi, sarebbero «volte null’altro che a sfruttare i regimi fiscali loro propri al fine di far conseguire direttamente ai soci dell’istante un vantaggio fiscale contrario alle norme agevolative invocate nei termini sopra detti». Lo stop viene motivato citando uno stagionato parere del Comitato antielusivo (il n. 21 del 7 settembre 1999) e, operando un parallelismo sul piano degli effetti agevolativi, tra il caso esaminato e le altre forme di estromissione agevolata dei beni ai soci previste dalla legge, che non consentirebbero lo stesso effetto di defiscalizzazione. Nell’assegnazione e nella cessione agevolata, infatti, per le Entrate l’effetto fiscale della detassazione del plusvalore latente nel caso di trasferimento dell’immobile al socio e successiva cessione da parte dello stesso (risoluzione 93/E/2016), presupporrebbe l’assoggettamento a sostituiva dell’8% del reddito latente sull’immobile. Nel caso sottoposto, invece, la detassazione del reddito avverrebbe grazie alla combinazione delle operazioni descritte nell’interpello con l’effetto finale di non tassare (indebitamente per le Entrate) alcun reddito né in capo alla società, né soprattutto e sembra questo l’aspetto maggiormente critico, in capo ai soci («laddove fosse ammessa una combinazione di negozi collegati alla trasformazione agevolata simile a quella descritta nell’istanza in esame, le altre forme di estromissione agevolata dei beni d’impresa previste dal legislatore – cessione ai soci e assegnazione agli stessi – sarebbero inutilmente percorribili in quanto il risultato fiscale risulterebbe non paragonabile al “risparmio” ottenibile da una trasformazione collegata ad altre operazioni nei termini descritte nell’istanza»).

Le Entrate hanno in passato chiarito che, ferma restando la necessaria sussistenza delle condizioni di accesso alle operazioni agevolate previste dalla legge, il fatto che la società si attivi per fare in modo che tali presupposti siano esistenti alla data di effettuazione dell’operazione, non è di ostacolo alla fruibilità dell’agevolazione. Né può intendersi tale pratica volta ad abusare degli effetti della disciplina agevolativa. Paradigmatico tra gli altri, è il caso trattato nella risoluzione 101/E/2016 in tema proprio di scissione parziale finalizzata a fruire della disciplina attinente la trasformazione agevolata in società semplice.

Inoltre le operazioni agevolate (assegnazioni, cessioni e trasformazioni) sono tutte caratterizzate da una serie di peculiarità che non le possono rendere paragonabili le une con le altre. Un solo esempio e per restare nel campo fiscale: nell’assegnazione agevolata se si sceglie di applicare il valore catastale rivalutato e si attribuiscono in contropartita ai soci riserve di utili, la fiscalità dello stacco dei dividendi si gioca su questo valore a prescindere da quante riserve di utili vengono utilizzate in contropartita per l’annullamento della posta contabile. Nella trasformazione agevolata, invece, tutte le riserve di utili presenti alla data di effetto dell’operazione societaria si considerano distribuite ai soci e vanno quindi tassate, a prescindere dal valore catastale rivalutato degli immobili.

Va, però, sottolineato come appare fuorviante sindacare la presenza di un potenziale abuso mettendo a confronto il risparmio fiscale ottenibile dalle diverse operazioni agevolate fruibili anche se per il tramite di previ passaggi preparatori e perché il caso trattato, nelle sue articolazioni, sfiora situazioni pratiche molto diffuse nell’ambito delle operazioni di trasformazioni agevolate.

Fonte: Il Sole 24ORE

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