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Nel non profit attenzione ai requisiti per l’esenzione Iva

Dal 1° luglio 2024, nuove norme sull'Iva per il Terzo Settore. Cndcec guida i professionisti nell'adeguamento alla Legge di Bilancio 2022.

Iva nel Terzo settore: il Cndcec fa il punto sulle novità dal 1° luglio 2024 per le realtà del non profit con un documento interpretativo per i professionisti che assistono gli Ets e che sono chiamati a confrontarsi con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Un intervento che ha previsto un vero e proprio stravolgimento dell’attuale inquadramento Iva delle operazioni rese a fronte di corrispettivi specifici e contributi supplementari nei confronti di soci, associati e partecipanti attraendole in campo Iva seppur in regime di esenzione.

Come ripercorso nel documento, con il Dl 146/2021 sono state ricondotte nell’ambito di applicazione del tributo, seppur in regime di esenzione Iva, le cessioni di beni e servizi effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione (articolo 10, comma 4, del decreto Iva). Una modifica operativa dal 1° luglio 2024 che richiede, come specifica il Cndcec, agli operatori del settore di verificare – ai fini dell’esenzione – il rispetto di alcuni requisiti in linea con il recente orientamento di prassi (circolare 5/2022). In tal senso, occorrerà che l’ente preveda, all’interno del proprio statuto, il divieto di distribuzione di utili, l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altro ente che persegua finalità analoghe così come l’eleggibilità libera degli organi amministrativi. Tuttavia, il passaggio delle operazioni rese dagli enti associativi nel regime di esenzione comporterà un aggravio di adempimenti in termini di fatturazione e registrazione delle operazioni. Un obbligo da cui saranno esentati gli enti che opteranno per la dispensa di cui all’articolo 36-bis del decreto Iva, ma che – come sottolinea il documento – non varrà per le prestazioni di diagnosi, di ricovero e cura rese da enti ospedalieri e case di cura convenzionate, enti del Terzo settore non commerciali.

Interessanti gli spunti sugli accorgimenti nel caso in cui l’ente svolga, in via residuale, anche operazioni imponibili. In tal caso, il Cndcec consiglia di valutare la possibilità di optare per la separazione delle attività o, in alternativa, di applicare il pro-rata per l’Iva assolta sugli acquisti. Da ultimo, considerazioni specifiche interessano le Odv e le Aps con ricavi non superiori a 65mila euro; queste ultime, non saranno interessate dalle novità Iva e, dal 1° gennaio 2024, potranno aderire al regime forfettario attualmente previsto per i professionisti, senza aggravi in termini di adempimenti. Con la conseguenza che, come rilevato dal Cndcec, tali realtà potranno emettere fattura senza addebitare l’Iva e senza operare la detrazione sulle fatture di acquisto. Senza peraltro contare l’esonero dagli obblighi di versamento dell’imposta, di presentazione della dichiarazione. Mentre saranno tenute ad integrare le fatture per le operazioni per le quali risultino debitori d’imposta con l’indicazione dell’aliquota e del relativo tributo da versare entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione. Restano fermi, invece, gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali nonché di certificazione dei corrispettivi.

Fonte: Il Sole 24ORE

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