Cerca
Close this search box.

Regime contributivo dei lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante

Istruzioni dell’Inps sugli obblighi informativo e contributivi. Aliquota del 10% per i datori di lavoro con più di nove dipendenti.

Dopo la circolare Inps 88 del 31 ottobre scorso, con la quale l’Istituto ha fornito le istruzioni per la corretta gestione contributiva dei lavoratori del settore sportivo professionistico e dilettantistico a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, arriva la circolare 91 che disciplina gli obblighi informativi e contributivi derivanti dalle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico.

L’interesse del legislatore per i giovani atleti è iniziato con la legge 234/2021 (Bilancio 2022) che, all’articolo 1, comma 154, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2022, la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con i lavoratori sportivi dell’area professionistica ai sensi dell’articolo 44 del Dlgs 81/2015.

Il Dlgs 36/2021 (così come modificato dal Dlgs 120/2023) ha poi previsto la possibilità di stipulare dal 1° luglio 2023 contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello) e contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello) sia nel settore dilettantistico, sia nel settore professionistico.

L’obiettivo è quello di valorizzare la formazione dei giovani atleti per garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale e educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva (legge 86/2019, articolo 5, comma 1, lettera e)).

L’Inps con la circolare 91 illustra la disciplina valida dal 1° gennaio 2022 dell’apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico, ripercorrendo i tratti caratterizzanti della tipologia contrattuale e le deroghe del settore alle norme di diritto comune. Disciplina che resta tale anche dopo il 1° luglio, data di entrata in vigore del Dlgs 36/2021, in quanto lo stesso contiene nuove disposizioni solo in riferimento all’apprendistato di I e III livello, disposizioni che saranno trattate dall’Istituto in un’apposita e distinta circolare di prossima pubblicazione.

Non ci resta dunque che tornare a quasi due anni fa per capire come regolarizzare, sotto il profilo informativo e contributivo Inps, i contratti di apprendistato professionalizzante nel settore del professionismo per il periodo dal 1° gennaio 2022 e sino alla data di pubblicazione della circolare ovvero novembre 2023.

L’Inps ci ricorda che il contratto in questione può essere stipulato, come da espressa previsione normativa, con lavoratori sportivi professionisti che hanno già compiuto il 18° anno di età e che non hanno ancora compiuto il 24° anno di età. Ci ricorda, inoltre, che in base al combinato disposto dell’articolo 41 del Dlgs 81/2015 e dell’articolo 5, commi 1 e 2 della legge 91/1981 è possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato (diversamente da quanto previsto per l’apprendistato di I e III livello, che possono essere stipulati solo a tempo determinato).

Nella circolare, l’Inps indica le tutele assicurative a favore dei lavoratori in questione e le relative aliquote contributive, le modalità di esposizione delle informazioni nei flussi Uniemens e fissa il termine del 16 febbraio 2024 per assolvere agli adempimenti informativi e contributivi senza l’addebito di somme aggiuntive.

Nello specifico:

– i datori di lavoro già in possesso di una matricola DM con CSC 1.18.08 (spettacolo industria) dovranno regolarizzare i mesi pregressi attraverso le consuete modalità in uso ovvero tramite i flussi di regolarizzazione (DM/VIG);

– i datori di lavoro sprovvisti di una matricola DM con CSC 1.18.08 dovranno provvedere all’apertura indicando come inizio attività il 1° gennaio 2022 per poi procedere a tutti gli adempimenti;

– l’aliquota contributiva complessiva è, per i datori di lavoro che occupano più di 9 dipendenti (per le altre ripartizioni si rinvia alla circolare Inps 108/2018), del 10%, alla quale si aggiunge l’1,61% per il finanziamento dell’Aspi e dei Fondi interprofessionali, l’1,40% quale contributo addizionale in caso di assunzioni non a tempo indeterminato e il contributo per il Fondo di integrazione salariale Fis (i datori di lavoro inquadrati con CSC 1.18.08 non sono tenuti al versamento dei contributi per la cassa integrazione straordinaria Cigs);

– la contribuzione a carico dell’apprendista è prevista nella misura ordinaria del 5,84% più contributo Fis;

– solo per i contratti a tempo indeterminato, qualora il rapporto prosegua senza soluzione di continuità, con conseguente iscrizione presso la gestione del Fondo pensione lavoratori sportivi (durante l’apprendistato sono assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti), rimangono salvi per i 12 mesi successivi i benefici contributi dell’apprendistato con aliquota contributiva del 15,84 per cento.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator