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Istanza per la sospensione degli adempimenti per eventi alluvionali

Sospesi versamenti tributari e adempimenti previdenziali dal 1 maggio al 31 agosto 2023 per residenti nei territori alluvionati.
  • Quando Entro il 20 novembre 2023

  • Cosa scade Istanza per fruire della sospensione dei versamenti e degli adempimenti

  • Per chi Vedi infra

  • Come adempiere Vedi infra

1. L’adempimento

Nei confronti dei soggetti (datori di lavoro e lavoratori autonomi)n sintesi che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati colpiti dagli eventi del 1 maggio 2023, sono stati sospesi, oltre ai termini dei versamenti tributari, anche i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 1 maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per fruire della sospensione alcune categorie di datori di lavoro e lavoratori autonomi (v. infra) devono presentare una specifica comunicazione (all’INAIL o all’INPS) entro il 20 novembre 2023.

2. Soggetti interessati

Sotto il profilo contributivo i soggetti interessati tenuti alla presentazione della istanza sono i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), i datori di lavoro domestico ed i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

Sotto il profilo assicurativo la presentazione della istanza ai fini della sospensione riguarda i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria ed alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Attenzione: tutti i soggetti sopra indicati dovevano avere, alla data del 1° maggio 2023, la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati. L’elenco dettagliato dei territori interessati è contenuto all’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (reperibile anche in allegato alle note di prassi sopra indicate).

Incidentalmente si ricorda che per l’intero periodo sono stati sospesi anche i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, aventi sede o operanti nei territori indicati, anche per conto di aziende e clienti non

operanti nei predetti territori, senza applicazione di sanzioni connesse ai mancati adempimenti.

3. Come fare per (ai fini INAIL)

I versamenti sospesi sono quelli relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023 (per coloro che versano ratealmente), i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023. Sono altresì sospese le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023. La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica invece alle rate delle rateazioni disposte a seguito di altre calamità naturali in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, né a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 1° maggio 2023.

Sotto il profilo assicurativo la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori (anche per le aziende plurilocalizzate). In caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative, la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dall’alluvione.

Per usufruire della sospensione i soggetti di cui sopra devono inoltrare apposita comunicazione all’INAIL entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 sul sito dell’Istituto dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

Entro la stessa data del 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi e devono essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento , unitamente alla rata in scadenza nello stesso mese. Nel modello di pagamento F24, sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, si indica il numero di riferimento “999269”. Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello di pagamento F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato

con il provvedimento di concessione della rateazione.

4. Come fare per (ai fini INPS)

In tutti i casi la istanza/comunicazione va presentata entro il 20 novembre 2023. Una volta terminata l’acquisizione dei dati, la procedura rilascia il numero di protocollo dell’istanza presentata. Si ricorda inoltre che entro la stessa data i soggetti indicati devono procedere al versamento in unica soluzione dei versamenti sospesi.

Fonte: Il Sole 24ORE

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