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Crediti fiscali in scadenza non utilizzabili per versare Iva non dovuta

Il credito d'imposta scaduto non copre l'IVA non dovuta; il rimborso è impossibile se l'IVA non è stata effettivamente pagata.

Il credito d’imposta in scadenza non è utilizzabile per il versamento di Iva non effettivamente dovuta in modo da chiedere successivamente il rimborso di quest’ultima. Il caso è stato esaminato dalle Entrate con la risposta n. 460 del 13 novembre 2023 e riguarda una società che intende effettuare presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori per incrementare l’efficienza energetica.

Tali lavori sono stati oggetto e del credito d’imposta e del contributo previsto dall’articolo 1 del Dl 152/2021 riconosciuto, ai sensi del comma 4, alle imprese del settore turistico quali, ad esempio, imprese alberghiere, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute e realizzate entro il 31 dicembre 2024 per gli interventi di efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, eliminazione di barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali, interventi di digitalizzazione. Al credito si somma anche un contributo a fondo perduto del 50% che non rientra nel quesito.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti ed è cedibile per intero con le modalità previste dal comma 8 ed è fruibile dal cessionario con le stesse modalità con cui sarebbe stato utilizzato dal cedente. Inoltre, ai sensi dell’avviso pubblico del ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 è utilizzabile entro e non oltre il 31 dicembre 2025; in ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione entro e non oltre tale data viene meno la facoltà di beneficiare dell’agvolazione e viene precluso il rimborso.

La società istante ritiene di avere difficoltà a beneficiare del credito entro il 31 dicembre 2025 e quindi chiede alle Entrate di compensarlo con «il versamento di IVA non effettivamente dovuta nel corso dell’esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa».

L’Agenzia risponde negativamente al quesito che «propone di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito Iva artatamente indicato nel modello di pagamento», in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità all’articolo 1 del Dpr 100/ 1998 (differenza tra Iva a debito e Iva a credito del mese). Secondo l’Agenzia, la proposta avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito Iva da chiedere a rimborso, eludendo, con l’“invenzione’’ di un debito Iva non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta e mutandone “arbitrariamente” la natura da agevolazione ad eccedenza Iva.

Fonte: Il Sole 24ORE

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