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Scissioni societarie impugnabili soltanto con azioni revocatorie

La scissione societaria non è impugnabile con l’azione di simulazione ma può essere resa inefficace con l’azione revocatoria.

La scissione societaria non è impugnabile con l’azione di simulazione ma può essere resa inefficace con l’azione revocatoria. Lo precisa la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catanzaro con la sentenza n.1271 del 25 luglio scorso, in un giudizio nel quale una curatela fallimentare aveva chiesto di dichiarare la simulazione di un atto di scissione societaria, in subordine proponendo anche un’azione revocatoria.

Il combinato disposto degli articoli 2504 quater e 2506 ter comma 5 del Codice civile garantisce ai creditori una tutela specifica, permettendogli di opporsi preventivamente alla scissione entro 60 giorni dall’iscrizione del progetto nel Registro imprese.

Questa disciplina preclude qualsiasi altra statuizione che comporti la caducazione degli effetti della scissione. L’eventuale esito vittorioso dell’azione di simulazione determinerebbe una irreversibile modificazione degli assetti societari, pregiudicando esigenze di certezza e di stabilità. In base a questa stessa disciplina le ragioni dei creditori potranno essere assicurate dall’esercizio del diritto al risarcimento del danno se l’atto di scissione, frattanto, è stato portato a termine e iscritto nel Registro imprese.

Questa preclusione, tuttavia, non opera per l’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, dell’atto di scissione, che esso sia parziale, mediante costituzione di una nuova società e sopravvivenza della scissa, o totale, mediante assegnazione dell’intero patrimonio della scissa a più società, preesistenti o di nuova costituzione.

Anche la Corte di giustizia Ue, con la decisione del 30 gennaio 2020, in causa C-394/18, ha affermato che il sistema normativo deve limitare i casi di nullità della scissione a sole tassative ipotesi incidenti sulle condizioni di formazione dell’atto così da garantire la certezza del diritto nei rapporti tra le società e con i terzi e con gli azionisti; tuttavia, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori alla scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela preventiva, possono intentare un’azione revocatoria per fare dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e poi proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla buova società.

Queste azioni, diversamente da quelle di nullità, non incidono sulla validità della scissione, ma si limitano a determinare una inefficacia relativa dell’atto che riguarda solo alcuni soggetti.

Tale rimedio non confligge con quello della opposizione al progetto di scissione, che è correlato solo alla intangibilità della validità dell’atto di scissione una volta depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del Registro imprese e che non può considerarsi sostitutivo o preclusivo dell’esperimento di altri mezzi di tutela a garanzia del creditore sociale.

Tanto più che nelle scissioni parziali si verifica un effetto traslativo che comporta l’acquisizione in capo alla società beneficiaria di valori patrimoniali prima non presenti nel patrimonio senza l’estinzione della società scissa. Sicchè la scissione parziale può determinare una diminuzione della garanzia generica per i terzi creditori della scissa, in concreto potendosi produrre il danno richiesto per l’esercizio della tutela revocatoria.

Graverà, comunque, sul creditore l’onere di dimostrare che dalla scissione sono derivate effettive modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, le cui conseguenze pregiudizievoli il debitore e il terzo acquirente perseguivano o di cui erano consapevoli.

L’IMPUGNAZIONE

Azione di simulazione
La scissione societaria non è impugnabile con l’azione di simulazione perché l’esito vittorioso determinerebbe una irreversibile modificazione degli assetti societari e pregiudicherebbe le esigenze di certezza e di stabilità.

Azione revocatoria
Dopo la realizzazione della scissione i creditori della scissa possono intentare un’azione revocatoria che, diversamente da quella di nullità, non incide sulla validità della scissione, ma si limita a determinare l’inefficacia dell’atto solo per alcuni soggetti.

Fonte: Il Sole 24ORE

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