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Il socio da estromettere può non contare nei quorum

Tribunale Napoli: irrinunciabile diritto convocazione. Esclusione soggetto non impatta costituzione e deliberazione.

La delibera assembleare che dispone l’esclusione di un socio dalla società è illegittima se il socio escluso non ha ricevuto l’avviso di convocazione dell’assemblea e non è stato posto nelle condizioni di intervenire. Il principio è stato ribadito con una sentenza n. 8508 del 18 settembre scorso dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, che ha dichiarato la nullità di una delibera di esclusione dalla compagine societaria di alcuni soci di una cooperativa, il cui statuto prevedeva espressamente l’applicazione della disciplina codicistica della società a responsabilità limitata, ma conteneva anche delle clausole che i giudici hanno considerato nulle perché in contrasto con norme inderogabili.

Secondo i giudici napoletani, la partecipazione del socio della cui esclusione si discute può solo non essere considerata nel quorum costitutivo e deliberativo.

L’articolo 2479, comma 5, del Codice civile prevede che ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell’assemblea; questa norma sancisce, per un verso, il diritto del socio di manifestare la propria volontà sugli argomenti demandati alla competenza dell’assemblea e, per altro verso, il connesso diritto di informazione su ogni profilo relativo agli affari sociali.

Tuttavia nello statuto della cooperativa era stabilito che, ai fini della valida costituzione dell’assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta, non doveva tenersi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si sarebbe discusso e al quale non doveva spettare neppure il diritto di intervento in assemblea. In applicazione di questa norma l’assemblea era stata convocata senza nemmeno dare avviso ai soci che poi sarebbero stati esclusi.

Le tutela del socio

Investiti dell’impugnazione della delibera assembleare di esclusione da parte di costoro, i giudici napoletani ricostruiscono le norme di tutela della posizione del socio, in particolare quello di minoranza, che vanno dal riconoscimento del diritto di recesso alle competenze spettante ai soci in quanto tali fino alla legittimazione del singolo socio all’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori e al diritto di impugnazione delle delibere assembleari, indipendentemente dal possesso di determinate quote del capitale sociale.

Informative inderogabili

I giudici napoletani giungono alla conclusione che questo articolato sistema normativo postula l’inderogabilità del diritto del socio ad essere informato e a partecipare alle assemblee. Sicché, se lo statuto della società prevede che il socio della cui esclusione si tratta non ha il diritto di intervento in assemblea, come nel caso posto all’attenzione del tribunale di Napoli, una clausola così formulata deve considerarsi nulla, proprio perché in contrasto con l’inderogabile disposizione dell’articolo 2479, comma 5, del Codice civile.

Se pure è ammissibile che la partecipazione del socio della cui esclusione si discute non venga considerata nel quorum costitutivo e deliberativo, non può comunque giustificarsi la sua omessa convocazione, che peraltro gli preclude la possibilità di esercitare il diritto di difesa davanti all’organo assembleare chiamato a pronunciarsi sull’esclusione.

Conflitto di interessi

D’altronde, in questi termini è fissata la regola contenuta nel Codice civile all’articolo 2479-ter, comma 2, per le Srl e all’articolo 2373, comma 1, per le Spa, nella particolare ipotesi di conflitto di interessi del socio rispetto all’oggetto della delibera da assumere.

E ad analoghe conclusioni sono giunte di recente altre sezioni specializzate in materia di impresa, come ad esempio quella del tribunale di Brescia, che i giudici napoletani espressamente richiamano (sentenza 17 settembre 2020).

La causa di nullità veniva, dunque, ricondotta alla violazione dell’articolo 2379 del Codice civile, che prevede questa sanzione nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, ipotesi di invalidità che può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Fonte: Il Sole 24ORE

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