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Rivalutazione titoli, nuova chance anche per le partecipazioni quotate

Il riferimento per il possesso slitta al 1/01/2024 Esclusi Oicr e polizze. La sostitutiva resta al 16%, mentre la scadenza torna al 30/06.

Il disegno di legge di Bilancio 2024 ripropone il consueto appuntamento con la rivalutazione di partecipazioni e terreni, la cui data di riferimento per il possesso slitta al 1° gennaio 2024. Mentre la rivalutazione delle partecipazioni non quotate viene riproposta ininterrottamente, salvo poche eccezioni, sin dal 2002 (legge 448/2001), la manovra 2024 fa il bis anche con la rivalutazione delle partecipazioni quotate introdotta per la prima volta dall’articolo 1, commi 107-109, della legge 197/2022. Non trova invece spazio la chance della rivalutazione degli Oicr e delle polizze vita già prevista dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 112-113).

Tra conferme e modifiche

Poche le novità per la rivalutazione – da parte di persone fisiche (o società semplici o soggetti equiparati) – di titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, a partire dall’aliquota dell’imposta sostitutiva che resta al 16% (come per le non quotate).

Cambia invece – oltre alla data di possesso che slitta dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 (con il valore normale determinato sulla base delle quotazioni di dicembre 2023) che permetterà di rivalutare anche i titoli acquistati nel 2023 – anche il termine per beneficiare della rivalutazione, che viene fissato al 30 giugno 2024 (termine che, cadendo di domenica, dovrebbe slittare al 1° luglio).

La scadenza torna quindi quella classica del 30 giugno (la rivalutazione delle non quotate ci aveva abituato, per l’ultimo triennio, al maggior termine del 15 novembre): per le quotate non dovrebbe costituire un problema considerato che la rivalutazione targata 2024 risulterà attivabile sin da gennaio, mentre i primi mesi dell’edizione 2023 sono trascorsi in attesa di chiarimenti e modalità operative di fatto arrivate solo con la circolare 16/E/23 del 26 giugno.

Il quadro di riferimento resta immutato e in parte coincidente con quello previsto per le non quotate, salvo la perizia che non è evidentemente richiesta (circolare 16/E/23, paragrafo 2): l’imposta sostitutiva del 16% è calcolata sul valore normale determinato in base all’articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre 2023.

Il risparmiatore che opta per la rivalutazione deve redigere un prospetto che evidenzi il calcolo del valore normale per ciascun titolo, da esibire su richiesta dell’Agenzia se applica il regime dichiarativo, o da fornire all’intermediario in caso di regime amministrato, insieme al versamento dell’imposta o della prima rata entro il 30 giugno 2024 e, comunque, prima della cessione dei titoli rivalutati. Chi applica il “risparmio gestito” non è invece interessato alla rivalutazione, poiché tale regime prevede la tassazione per maturazione.

I valori e le operazioni parziali

In assenza di chiarimenti sulla determinazione del valore normale per i titoli in valuta, si ritiene possibile far riferimento alla circolare 188/1998: la media aritmetica del mese di dicembre va calcolata usando gli importi espressi in valuta e poi convertita in base al tasso di cambio a fine anno.

Resta fermo che la sostitutiva si applica al valore della partecipazione, e non al maggior valore: quindi emergono risparmi d’imposta solo per i titoli che hanno registrato performance superiori al +160 per cento. Il valore rideterminato vale ai fini della determinazione della plusvalenza, mentre non rileva ai fini delle minusvalenze.

È inoltre possibile rivalutare solo una parte delle partecipazioni: nel regime dichiarativo, qualora vi siano stati più acquisti nel tempo dello stesso titolo, la rivalutazione si riferirà all’ultimo (criterio Lifo, circolare 81/E/2002); in questo caso le partecipazioni rivalutate verranno considerate cedute per prime (circolare 12/E/2002).

Se le partecipazioni sono detenute nel regime amministrato, non opera la presunzione che siano stati rivalutati i titoli acquistati più di recente, dato che l’intermediario applica il costo medio ponderato. Secondo la risoluzione 372/E/2002, l’intermediario deve, però, istituire una specie di “sottoconto” per segregare le azioni rivalutate, così da evitare che in caso di cessione emergano minusvalenze causate dalla rivalutazione. Il costo dei titoli acquistati dopo la data di riferimento va aggiunto al costo dei titoli della stessa categoria non rivalutati. Per l’Abi (circolare 21/2002) spetterà al cliente, in caso di successiva cessione parziale del pacchetto, decidere da quale “paniere” prelevare i titoli ceduti.

Fonte: Il Sole 24ORE

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