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Il costo (variabile) è dato dall’imposta al 18% più l’Iva non dichiarata

L'adeguamento costi varia: l'eliminazione beni suggerisce cessioni 'in nero' o sopravvalutazioni per nascondere perdite.

Il costo dell’adeguamento varia a seconda della modalità di aggiustamento. Infatti, in caso di eliminazione di quantità e/o valori, si presume che i beni non più presenti siano stati ceduti “in nero” (oppure sopravvalutati per “nascondere” una perdita).

In questa ipotesi il legislatore mira a sottoporre a tassazione l’operazione irregolare applicando la somma tra:

l’Iva ipoteticamente non dichiarata, determinata in base all’aliquota media del periodo 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con un apposito decreto. Tale aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a Iva ovvero soggette a regimi speciali, è stabilita in misura pari al rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni realizzate – al netto di quella riferita alla cessione di beni ammortizzabili – e il volume d’affari dichiarato;

l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap ipoteticamente riconducibili all’utile non dichiarato, stabilita in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l’ammontare assoggettato ai fini Iva in base al punto precedente e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

In pratica, la sostitutiva redditi/Irap si applica sull’importo (forfettizzato con la maggiorazione prevista dal decreto) che dovrebbe rappresentare il margine applicato sulla presunta cessione “in nero”.

Mentre è chiaro che l’imposta sostitutiva è indeducibile, nulla viene detto della componente Iva.

Nel caso di iscrizione di nuove quantità (presumibilmente dovuto a merci acquistate “in nero” e non ancora cedute), l’importo da pagare è pari al 18% sul valore iscritto (non è dovuto alcun importo ai fini Iva).

L’adeguamento va riportato nella dichiarazione modello Redditi 2024 (in passato il prospetto venne proposto a quadro RS) e i valori dichiarati ai fini fiscali (ad esempio per gli Isa) dovranno tener conto dell’aggiustamento.

Pagamenti e aggiustamenti

Il versamento è previsto in due rate di pari importo (senza interessi), rispettivamente scadenti entro il termine del saldo delle imposte sui redditi 2023 e del secondo acconto 2024. Poiché la norma non si esprime in proposito, si dovrebbe concludere che sarà consentita la compensazione e che gli importi dovuti saranno rateizzabili con le stesse regole relative a quelli dovuto per saldi/acconti delle imposte sui redditi.

In caso di mancato pagamento delle rate, l’aggiustamento del magazzino parrebbe mantenere la sua efficacia, ma l’omissione dovrebbe comportare l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate, dei relativi interessi e delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato (in passato venne applicata la sanzione del 30% di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997).

In caso di pagamento regolare, non si applica alcuna sanzione (ad esempio quelle per omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili).

I riflessi sull’accertamento

Ovviamente il legislatore precisa che, nel limite del valore iscritto o eliminato, l’adeguamento non può essere utilizzato ai fini dell’accertamento riguardante periodi d’imposta precedenti al 2023, limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione. Se così non fosse, la regolarizzazione sarebbe in automatico una “autodichiarazione” di irregolarità commesse nei periodi precedenti.

Tuttavia, l’aggiustamento è inefficace nei confronti di Pvc consegnati (anche “giornalieri” secondo la circolare 115/E/2000) o atti di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del provvedimento (ordinariamente, il prossimo 1° gennaio).

Fonte: Il Sole 24ORE

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