Cerca
Close this search box.

Imu, rimborso Ires-Irap per la quota indeducibile

La Cgt Trieste apre alla restituzione in presenza di uno sconto parziale. Lo sgravio integrale è stato introdotto solo a partire dal 2022.

Si apre uno spiraglio per il rimborso della quota Imu parzialmente indeducibile dall’Ires e dall’Irap per gli immobili strumentali delle imprese. A segnare una nuova linea interpretativa rispetto alla giurisprudenza precedente è la Cgt Trieste con la sentenza 206/1/2023 (presidente Fadel, relatore Psaila). Per i giudici triestini, infatti, il diritto al rimborso spetta anche con riferimento alle annualità (nel caso esaminato era il 2016), in cui era prevista una deducibilità parziale dal reddito di impresa. Una pronuncia che prova a far leva sui principi già affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 262/2020, puntando però ad applicarli anche ai periodi d’imposta in cui la legge prevedeva la deducibilità parziale.

È bene ricordare che la decisione di fine 2020 della Consulta aveva dichiarato l’incostituzionalità del regime di indeducibilità integrale previsto per l’anno d’imposta 2012 mentre aveva deciso di non estenderla ai periodi d’imposta successivi in cui è stata riconosciuta una deducibilità parziale, in quanto «il legislatore (in sostanziale analogia con quanto accaduto nel caso deciso con la sentenza n. 187 del 2016) si è gradualmente corretto – prendendo atto via, via, di esigenze di equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione) – fino a giungere alla virtuosa previsione, certamente non più procrastinabile, della totale deducibilità a partire dal 2022».

Come ricostruisce la Cgt Trieste nella sua motivazione, il legislatore a partire dall’anno 2014, ha stabilito con l’ articolo 1, comma 715, della legge 147/2013, la deducibilità dal reddito d’impresa del 20% del tributo corrisposto per i beni immobili strumentali posseduti. E poi con ulteriori interventi legislativi la percentuale di deducibilità dell’Imu è stata aumentata dal 20% al 50% per l’anno di imposta 2019; al 60% per gli anni di imposta 2020 e 2021 per giungere al 100% a decorrere dal periodo d’imposta 2022.

La vicenda esaminata prende spunto dal ricorso contro un silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria nei confronti di una società (difesa in contenzioso dagli avvocati Roberto Altieri, Roberto Tieghi e Giulia Neri dello studio Fantozzi e associati), che chiedeva la restituzione della maggiore Ires e della maggiore Irap versata per il 2016: anno in cui la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali era limitata al 20 per cento.

Nel far riferimento alla sentenza 262/2020, la Cgt Trieste sottolinea che la Corte costituzionale «ha evidenziato plurime ragioni che possono senz’altro essere valorizzate in quanto sovrapponibili» al caso oggetto ora del contenzioso. Dopo aver ripercorso le motivazioni della Consulta, i giudici di primo grado arrivano alla conclusione che «Il ragionamento del Supremo organo collegiale coglie nel segno riguardo alla indubbia possibilità che l’imposta comunale propria debba essere considerata del tutto deducibile con il manifesto effetto della spettanza delle somme richieste a rimborso riferite sia all’Ires che all’Irap». Inoltre quest’ultima imposta, si legge ancora in motivazione, «concorre alla formazione del “valore della produzione netta” determinata per differenza tra il valore e i costi della produzione; tra quest’ultimi rientrano le “imposte indirette, tasse e contributi” ovvero imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, tassa concessioni governative, imposta di bollo, Ici, imposta comunale sulla pubblicità, altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali), imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci ed altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette».

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator