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Aiuti ai giovani imprenditori per favorire l’insediamento e la permanenza

Progetto di legge 752 alla Camera: promozione imprenditoria giovanile agricola con nuove disposizioni in discussione.

È in corso di discussione alla Camera il progetto di legge 752 a titolo «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo», che contiene alcuni interessanti elementi di novità per il settore. L’iter del Ddl è iniziato con la presentazione dello stesso il 9 gennaio 2023 ed è proseguito con il passaggio in Commissione conclusosi il 25 ottobre. Ora la discussione è approdata alla Camera dove non si è ancora conclusa.

La legge in discussione è destinata a tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 41 anni compiuti ed è strutturata tra manovre per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura e opportunità relative alle imposte sui redditi e alle imposte sui trasferimenti di fondi agricoli.

In primo luogo, il disegno di legge prevede lo stanziamento di un fondo di 15 milioni di euro annui per il cofinanziamento dei bandi “primo insediamento” gestiti dalle Regioni e dalle provincie autonome. Tali risorse saranno destinate all’acquisto di terreni, strutture e beni strumentali, nonché all’acquisto di aziende agricole già esistenti e operative.

In tema di acquisto di terreni, viene anche prevista un’agevolazione consistente nella riduzione al 60% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute dai giovani agricoltori, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola. L’agevolazione è meno rilevante di quanto possa sembrare: infatti, l’acquisto di fondi agricoli e relative pertinenze da parte di Iap e Cd iscritti alla previdenza agricola può già fruire dell’agevolazione della “piccola proprietà contadina”, prevista dall’ articolo 2, comma 4-bis del Dl 194/2009, consistente nella applicazione dell’imposta catastale all’1% e delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa. Tale agevolazione spetta a condizione di condurre il terreno e non alienarlo per almeno un quinquennio dal momento dell’acquisto. Qualora si potesse chiedere l’applicazione di entrambe le norme, si potrebbe ridurre l’imposta catastale allo 0,6% sul corrispettivo pattuito per la vendita del terreno. La norma potrebbe risultare utile in tutti quei casi in cui non è possibile richiedere l’applicazione della piccola proprietà contadina perché, ad esempio, il terreno non è libero al momento della compravendita. In questi casi, anziché applicare l’imposta di registro ordinaria al 9%, sarà possibile richiedere l’applicazione dell’imposta ridotta al 60%, pari al 5,40%.

In materia di imposte dirette, il disegno di legge introduce una nuova imposta sostitutiva da applicarsi su tutti i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole non ricomprese nel novero dell’ articolo 32 del Dpr 917/1986 e non tassate in base al reddito agrario del fondo condotto. Si tratta, ad esempio, delle attività agrituristiche, oleoturistiche ed enoturistiche, delle attività di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica o agroforestale rinnovabile, nonché dalle attività di allevamento e produzione vegetali eccedenti i limiti di connessione con il fondo condotto. Per tali attività, il testo in discussione prevede la facoltà di applicare un’imposta sostitutiva del 12,50% da calcolarsi sul reddito di impresa prodotto relativamente a tali attività. Tale opzione ha effetto per l’anno di inizio dell’attività e per i quattro successivi. È importante sottolineare come per molte attività agricole eccedenti i limiti previsti dall’articolo 32 siano già previste delle forme di tassazione forfettizzata, come ad esempio nel caso delle attività agrituristiche per cui è prevista l’applicazione di un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi registrati relativi a tale attività, o per le attività di trasformazione di prodotti agricoli non ricompresi nella tabella ministeriale per le quali è previsto un coefficiente di forfettizzazione del 15%. In questi casi è necessario verificare se la nuova imposta sostitutiva sia più o meno conveniente dei previgenti coefficienti di redditività.

Fonte: Il Sole 24ORE

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