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Se la Srl a base ristretta non fa ricorso, il socio può contestare la pretesa

Definitività atto presupposto non esclude prova assenza utili. Giudice tributario può decidere in via incidentale su questa questione.

Nel caso di società a ristretta base sociale il socio non può impugnare l’atto impositivo emesso nei confronti della società. Nell’impugnare l’avviso di accertamento a lui diretto, però, può contestare anche la fondatezza della ricostruzione del reddito sociale indipendentemente dalla definitività dell’accertamento effettuato a carico della società. È questo il principio enunciato dalla sentenza della Cgt di secondo grado della Campania n. 4201/11/2023 (presidente (presidente e relatore Verrusio).

La vicenda

A una Srl veniva notificato un avviso di accertamento con ricostruzione induttiva del reddito a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In conseguenza di tale accertamento e della ristretta base sociale della società verificata, a carico del socio veniva accertato un maggiore reddito di capitali non dichiarato sulla base della presunzione di distribuzione di utili ai soci di società a ristretta base sociale.

La società non impugnava l’atto impositivo che, in questo modo, diveniva definitivo. Oltre all’atto impositivo a lui diretto, il socio impugnava anche l’avviso di accertamento notificato alla società e contestava sia la legittimità della presunzione di distribuzione di utili sia la fondatezza della ricostruzione del reddito sociale operata dall’ufficio.

Il giudizio

In primo grado il ricorso del socio contro l’atto impositivo emesso nei confronti della società veniva dichiarato inammissibile, mentre il ricorso avverso l’atto di accertamento personale veniva rigettato, in considerazione dell’asserita impossibilità del socio di fare valere nell’impugnazione dell’atto a lui diretto motivi attinenti la fondatezza della ricostruzione del reddito sociale.

In secondo grado, gli appelli del socio contro le sentenze di primo grado venivano riuniti. In particolare in questa sede veniva confermata l’inammissibilità del ricorso proposto contro l’atto notificato alla società stante l’autonomia soggettiva e patrimoniale della stessa; viceversa l’appello relativo all’avviso personale veniva accolto.

Nello specifico il collegio giudicante ha riconosciuto che la definitività dell’atto di accertamento presupposto non impedisce al socio di contestare la fondatezza dello stesso con l’impugnazione dell’atto impositivo a lui diretto, alla luce del principio per cui il giudice tributario ha il potere di risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione della controversia (articolo 2, Dlgs n. 546/92).

La conclusione

Pertanto, nel caso in cui al socio venga contestata la distribuzione di utili della società per la ristretta base sociale, allo stesso deve essere consentito censurare l’insussistenza degli utili da distribuire ovvero il fatto costitutivo della presunzione. Nel caso specifico era certa l’insussistenza del fatto costitutivo, in quanto, sulla base dei fatti edotti dall’amministrazione finanziaria, degli utili (distribuiti presuntivamente) non vi era alcuna evidenza.

Fonte: Il Sole 24ORE

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