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Decontribuzione Sud, esonero non detassabile a fini Ires e Irap

Non è detassabile ai fini Ires e Irap l’agevolazione fruita dal datore di lavoro nel 2022 sotto forma di decontribuzione Sud.

Non è detassabile ai fini Ires e Irap l’agevolazione fruita dal datore di lavoro nel 2022 sotto forma di decontribuzione Sud. Lo precisano le Entrate nelle risposte 458 e 459 fornite a due istanze di interpello aventi a oggetto l’applicabilità della detassazione dei contributi e delle indennità erogati durante la crisi pandemica prevista dall’articolo 10-bis del Decreto Ristori (Dl 137/2020). Tale norma, infatti, ha introdotto in via generale un regime di non imponibilità ai fini delle imposte dirette e dell’Irap dei contributi e delle indennità di qualsiasi genere, da chiunque erogati, in via d’eccezione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in favore di imprese, professionisti e lavoratori autonomi, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

In ragione del carattere generale di questa disposizione e della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla stessa, la società istante chiedeva all’Amministrazione finanziaria di poter detassare il contributo ricevuto sotto forma di parziale esonero contributivo calcolato sulle retribuzioni corrisposte nel 2022 ai dipendenti con sede di lavoro in una delle regioni del Sud. Tale agevolazione, nota come decontribuzione Sud, fu introdotta dall’articolo 27 del Dl 104/2020, prorogata successivamente dall’ articolo 1, commi 161-168 della legge 178/2020, nonché espressamente autorizzata dalla Commissione Ue con le decisioni C(2022) 171 (primo semestre 2022) e 4499 final (secondo semestre 2022).

La risposta negativa dell’Agenzia si fonda in primo luogo sulla considerazione che l’esonero contributivo, comportando una riduzione dell’onere contributivo, non si configura come un contributo o un’indennità, e in quanto tale non è rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione Irap e/o della base imponibile Irpef.

Inoltre le Entrate ricordano, come già affermato nella risposta a interpello 366/2023, che la ratio dell’articolo 10 bis del Decreto Ristori era di non depotenziare attraverso la relativa imposizione fiscale gli effetti positivi derivanti dall’erogazione dei contributi e delle indennità concesse alle imprese in crisi durante l’emergenza pandemica.

Tale esigenza, a parere dell’Agenzia, non riguarda invece la misura agevolativa della decontribuzione Sud, che già comporta un risparmio in termini di costi per contributi previdenziali, con la conseguenza che riconoscere la relativa detassazione amplificherebbe il beneficio concesso in termini di esonero contributivo.

Infine, nella risposta 459/2023 l’Amministrazione aggiunge che l’esonero contributivo Sud del secondo semestre 2022 è stato autorizzato non a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, bensì in dipendenza delle conseguenze negative della crisi ucraina previste dal Temporary Crisis Framework.

In considerazione del non riconoscimento del regime fiscale agevolato, le società istanti non dovranno apportare in dichiarazione alcuna variazione in diminuzione né ai fini Ires ,né ai fini Irap.

Fonte: Il Sole 24ORE

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