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Partecipazioni, regime agevolato non solo per i residenti in Italia

Estensione regime Pex: plusvalenze da cessioni partecipazioni qualificate società italiane anche a società/enti Ue/See.

Si va verso l’estensione a società ed enti commerciali Ue/See del regime Pex sulle plusvalenze da trasferimenti di partecipazioni qualificate in società italiane. Il Ddl di Bilancio per il 2024, secondo il testo all’esame del Senato, mira a estendere la platea dei soggetti in grado di beneficiare del regime di esenzione parziale (95%) dalle imposte sui redditi, applicabile alle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni in società italiane.

Il regime Pex non sarà più riservato ai soli soggetti Ires italiani, ma vi potranno accedere anche le società e gli enti non commerciali residenti negli altri Paesi Ue e nei Paesi See che assicurano un adeguato scambio di informazioni (Norvegia, Liechtenstein e Islanda). Ulteriore condizione è che il cedente estero sia soggetto nel Paese di residenza a un’imposta sul reddito societario.

La novella si applicherebbe solo in caso di cessione di partecipazioni «qualificate» in società italiane, vale a dire in tutti i casi in cui il cedente detiene diritti di voto in misura superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%. Le percentuali scendono, rispettivamente, al 2 e al 5% se i titoli sono quotati.

Il Ddl di Bilancio recepisce il recente orientamento della Corte di cassazione che ha bollato l’attuale regime Pex come discriminatorio e quindi contrario alle libertà fondamentali dell’Ue, proprio perché limitato ai soli soggetti Ires residenti in Italia. Nell’attuale cornice normativa, il regime Pex è riservato ai soggetti Ires che realizzano una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione in una società italiana. Al sussistere di una serie di requisiti (in parte relativi alla posizione dell’alienante, in parte dipendenti dalle caratteristiche della società ceduta) la plusvalenza è esente da Ires per il 95% del suo ammontare.

Tra i soggetti Ires in grado di beneficiare del regime sono incluse le stabili organizzazioni italiane di società estere. Cosa accade se a cedere la partecipazione in una società italiana è una società estera priva di stabile organizzazione in Italia? Secondo le regole domestiche, l’eventuale plusvalenza resta imponibile in Italia (salvo che si tratti di azioni quotate). Per un’asimmetria dell’ordinamento tributario, tuttavia, la società non residente tassa la plusvalenza secondo le regole delle persone fisiche, con il risultato che dovrà applicare la tassazione del 26% sull’intero valore della plusvalenza realizzata. Si tratta evidentemente di un trattamento deteriore rispetto alle società italiane che, a parità di condizioni, possono beneficiare di una aliquota effettiva Ires dell’1,2% (= 24% x 5%) sul valore della plusvalenza.

La Corte di cassazione (sentenze 21261/2023 e 27267/2023) ha ritenuto l’assetto sopra descritto come discriminatorio e contrario alle libertà fondamentali garantite dai trattati Ue. Entrambi i casi oggetto delle recenti pronunce muovevano da una plusvalenza realizzata da società francese priva di stabile organizzazione in Italia a seguito della cessione di una partecipazione in una società italiana.

La plusvalenza risultava imponibile in Italia ex articolo 8, lettera b), del Protocollo alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia. Tale disposizione, in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, della stessa Convenzione, attribuisce potestà impositiva sui capital gains (non solo alla Francia ma) anche all’Italia. Ciò in caso di partecipazione qualificata che dà diritto ad almeno il 25% degli utili della società. L’agenzia delle Entrate negava tuttavia il riconoscimento del regime Pex di – quasi totale – esenzione previsto dall’ articolo 87 del Tuir, ritenendolo non estendibile in via interpretativa ai soggetti diversi dai contribuenti italiani. Ora l’intervento del legislatore allinea il regime impositivo ai principi della Cassazione elevandoli a norma di rango primario.

Fonte: Il Sole 24ORE

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