L’acconto delle imposte dirette per l’anno 2023, in scadenza ordinaria il 30 novembre 2023, in unica soluzione, si potrà anche pagare entro il 16 gennaio 2024, in unica soluzione, o in cinque rate mensili, con scadenza il 16 di ciascun mese. Il rinvio del versamento della seconda rata di acconto riguarda, a certe condizioni, una specifica categoria di contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva. Resta ferma la scadenza del 30 novembre 2023 per i soci (non titolari di partita Iva) di società di persone o di capitali e per i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa, salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva.
Sono questi i primi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, contenuti nella circolare 31/E del 9 novembre 2023, sul rinvio del versamento della seconda rata di acconto per il 2023, di cui all’ articolo 4 del decreto legge 145 del 18 ottobre 2023.
È stabilito che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4 per cento annuo.
Per l’agenzia delle Entrate, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche, imprenditori individuali o lavoratori autonomi, che contestualmente:
– siano titolari di partita Iva;
– abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).
Beneficiano del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, nonché i contribuenti tenuti a versare in unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, in base al modello Redditi persone fisiche 2023.
Sono esclusi dal rinvio:
– le persone fisiche non titolari di partita Iva quali, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita Iva) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza;
– le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi persone fisiche 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro;
– i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva).
Resta fermo che il beneficio del pagamento del secondo acconto, che si può posticipare dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 o si può pagare a rate, è solo relativo all’Irpef, alla cedolare secca e alle imposte sostitutive. Per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail resta confermata la scadenza del 30 novembre 2023.
Fonte: Il Sole 24ORE