Cerca
Close this search box.

No alla compensazione dei crediti agevolati con debiti erariali iscritti a ruolo

Agenzia Entrate: no compensazione crediti d'imposta agevolativi con debiti erariali iscritti a ruolo, senza deroga possibile.

Niente compensazione dei crediti d’imposta agevolativi con debiti erariali iscritti a ruolo. È questa la linea tenuta dall’agenzia delle Entrate, che non ammette deroga all’applicazione pratica di tale modalità di utilizzo dei crediti agevolativi.

Il motivo: l’applicazione speculare del principio per cui se il divieto di compensazione con debiti fiscali (non scaduti) opera per i soli crediti relativi ad imposte erariali (e non per quelli agevolativi) in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali scadute superiori a 1.500 euro, allora non si possono nemmeno utilizzare tali crediti agevolativi per la compensazione “Ruol” (di debiti erariali a ruolo) perché essi non hanno natura erariale.

I crediti d’imposta per i quali è ammessa la compensazione con i debiti iscritti a ruolo sono solo «quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale”».

Tali principi si ricavano, in via peraltro indiretta, anche da quanto enunciato dalle risposte agli interpelli 451/2021 e di recente dal 439/2023.

L’assunto applicato dalle Entrate – seppur comprensibile sotto il profilo squisitamente tecnico – viene criticato da buona parte della dottrina perché impedirebbe l’esercizio di un diritto del contribuente e ci sia consentito dire anche di un interesse erariale a vedere saldati i debiti iscritti a ruolo.

Ma tant’è questa è attualmente la linea delle Entrate e su questa linea, (fatta salva la strada del contenzioso) sarà necessario convenire sul versante pratico per non vedere sanzionato il comportamento del contribuente. Infatti qualora la compensazione avvenga ugualmente è prevista una sanzione pari al 50% dell’importo iscritto a ruolo. Il principio, sulla base delle argomentazioni sopra condotte, è stato ritenuto non applicabile con riferimento ai seguenti crediti agevolativi:

• credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui di cui all’ articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall’ articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (circolare 5/E/2016);

• credito d’imposta scuola (school bonus), di cui all’ articolo 1, commi da 145 a 150, della legge del 13 luglio 2015, n. 107 (circolare 20/E/2016);

• credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, di cui all’ articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( circolare 3 agosto 2016, n. 34/E);

• credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus), di cui all’ articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106 ( circolare 31 luglio 2014, n. 24/E).

• credito d’imposta “Industria 4.0”

Per cui se da un lato non opera il divieto di compensazione di cui all’ articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall’altro nemmeno è possibile una compensazione di tali credito passando per il “modello F24 Ruol”.

Infine una precisazione per quanto attiene agli aspetti tecnici legati questa volta al corretto utilizzo di credito erariali (Irpef, Ires, Iva ecc..) per la compensazione di debiti erariali iscritti a ruolo.

Questo tipo di compensazione è consentita per effetto di quanto stabilito dal decreto legge 78/2010 (e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011), per il quale è possibile saldare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali. Per fare questo è necessario utilizzare il modello “F24 accise” (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”), o avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’ articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Se il pagamento in compensazione riguarda solo una parte delle somme dovute, puoi comunicare all’Agenzia delle entrate-Riscossione su quali cartelle erariali vuoi attribuire il pagamento, tramite il Modello RC1–Comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator