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Inail, aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi

Dal 1/07/2023 rivalutati gli importi del minimale e del massimale di rendita assicurativa. Aggiornate anche le retribuzioni convenzionali.

L’Inail ha pubblicato la circolare 47/2023 con cui ha ufficializzato la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70. La rivalutazione si è assestata, in linea con i dati Istat di riferimento, nella misura dell’8,1 per cento. Fino al 30 giugno 2023 continuano a essere assunti come riferimento i precedenti valori di euro 17.780,70 e 33.021,30.

Sulla base di tali importi sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi riferiti a specifiche tipologie di lavoratori, ovvero le cosiddette retribuzioni convenzionali.

In particolare, per il calcolo del premio dei dirigenti, la retribuzione convenzionale giornaliera da utilizzare dal 1° luglio 2023 è pari a euro 118,99 (2.974,73 mensili). Per i dirigenti part-time si deve fare riferimento alla retribuzione convenzionale oraria, che è rivalutata nella misura di euro 14,87.

Per i lavoratori parasubordinati il minimo e il massimo mensile salgono a euro 1.601,78 e 2.974,73.

Aumentano anche le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo del premio riferito a detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in Lsu e di pubblica utilità, tirocinanti, lavoratori sospesi e utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici di pace e vice procuratori. Lo stesso vale per i familiari partecipanti all’impresa familiare ex articolo 230-bis del Codice civile e i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 87/1994.

La retribuzione di ragguaglio, da assumere solo in via residuale in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva, è rivalutata nella misura di euro 64,07 giornaliere e 1.601,78 mensili.

Per quanto riguarda i lavoratori sportivi, interessati dalla recente riforma, la retribuzione da assumere per il calcolo del premio è quella effettiva, ferma restando l’applicazione dei nuovi minimale e del massimale di rendita. A essere interessati sono i lavoratori subordinati sportivi e i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo gestionale che esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, sia che appartengano al settore professionistico, sia a quello dilettantistico.

Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per la regolazione dell’anno 2022/2023 l’importo dovuto risulta, sempre da luglio, pari a 2,92 euro per studente (il numero degli studenti è comunicato dall’Istituto entro il 30 novembre). Sale invece a 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil dell’1%, l’importo da utilizzare per l’anticipo del premio 2023/2024. L’aumento è determinato dall’entrata in vigore delle novità di cui all’articolo 18 del Dl 48/2023, che ha previsto in via sperimentale l’estensione della copertura assicurativa a favore degli studenti e dei docenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali.

Per quanto riguarda, infine, il premio speciale unitario che le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni devono versare per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, è fissato in euro 66,60 (retribuzione minima giornaliera di riferimento pari a euro 64,07), con decorrenza dal 1° settembre 2023. A ciò si aggiunge l’onere aggiuntivo a carico dello Stato che, dalla stessa data, è determinato in euro 35,49.

Fonte: Il Sole 24ORE

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