La domanda
La società Alfa acquista un bene materiale 4.0 con la seguente modalità: nel mese di dicembre 2022 paga un acconto del bene pari al 20% del suo valore alla società fornitrice Beta (valore 1.000 acconto 200). Nel mese di luglio 2023 la società Alfa stipula un contratto di leasing finanziario con una società Gamma per 80% del valore del bene. La società Beta fornitrice del bene agevolabile cede nel mese di luglio 2023 alla società di leasing Gamma il bene per l’intero importo (1.000). Il bene viene consegnato alla società Alfa nel luglio 2023. Si chiede se la società Alfa può usufruire del credito d’imposta nella misura del 40% del valore del bene (condizioni anno 2022) (1000×40%) oppure se deve limitarsi a utilizzare il credito per 80% del valore del bene alle condizioni 2023 (20% del valore) . A luglio 2023 la società Beta emette una nota di accredito verso la società Alfa pari all’acconto di dicembre 2022. Contestualmente la società Gamma di leasing emette prima fattura con maxicanone pari al valore della nota di accredito emessa da Beta che viene “pagato” con il credito generato dalla nota di accredito. D. Z. – Vicenza
La fattispecie rappresentata dal lettore rientra nel cosiddetto meccanismo “prenotativo”, meccanismo che consente di sfruttare il credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 (articolo 1, commi 1051 – 1063 della legge 178/2020) nella misura spettante per l’anno “x” anziché per l’anno “x+1”. Tale meccanismo è applicabile a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno “x” il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Venendo al quesito posto dal lettore, si riporta la posizione assunta dall’Agenzia, con la risoluzione 132/E del 2017, ove è stata affrontata una casistica simile a quella rappresentata dal lettore, ovvero fornitore che procede alla restituzione dell’acconto al cliente, il quale alla stipula del contratto di leasing corrisponderà un maxi-canone in misura almeno pari al predetto acconto. In siffatta situazione l’Agenzia ha ritenuto di non disconoscere la validità del meccanismo “prenotativo” a condizione che nel contratto di leasing venga riportato il riferimento all’ordine originariamente effettuato. Pertanto, in risposta al quesito ed in base alla posizione assunta dall’Agenzia in una fattispecie analoga, si ritiene che la prenotazione operata dal lettore resti valida, potendosi così applicare l’aliquota del 40% spettante per il 2022 (anno “x”) sull’intero valore del bene, anziché quella del 20% propria del 2023 (anno “x+1”).
Fonte: Il Sole 24ORE