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Trasferimento di beni e rapporti per l’attività d’impresa senza rilevanza Iva

Il trasferimento di universitas con beni per l'impresa non comporta IVA, poiché non è rilevante dal punto di vista fiscale.

Il trasferimento di una universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa non è un’operazione rilevante ai fini Iva. Lo ha ribadito l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 455/2023.

L’Agenzia ricorda, infatti, che numerosi documenti di prassi chiariscono che la nozione di azienda rilevante ai fini fiscali coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica di cui all’ articolo 2555 del Codice civile che qualifica l’azienda come «il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa», da intendersi dunque «quale universitas, totale o parziale, di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa».

Il concetto è stato più volte chiarito anche dai giudici di legittimità, secondo cui la cessione di azienda ha ad oggetto un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé, idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia poter essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario.

Nel caso prospettato dall’istante nell’interpello, la società assume la veste di «gestore uscente» in un’operazione di affidamento del servizio di distribuzione del gas e riceve dal «gestore entrante» un corrispettivo a titolo di rimborso, a fronte del quale quest’ultimo acquisisce, per la durata dell’affidamento, la proprietà degli impianti di distribuzione (o di una loro porzione) e remunera, sostanzialmente, il passaggio della proprietà dei beni, costituenti la rete del gas.

Ebbene, ad avviso dell’istante, tale somma dovrebbe essere assoggettata a Iva, quale corrispettivo per un obbligo assunto dall’istante di trasferire gli assets della rete del gas e di non proseguire nel servizio concessorio.

L’agenzia delle Entrate, non rilevando l’importanza che nel caso di specie costituirebbero i vincoli normativamente imposti, giunge alla conclusione, a dire il vero non del tutto condivisibile, che l’operazione è fuori campo Iva. Per giustificare la sua decisione richiama quanto precisato dalla Corte di giustizia Ue, che per definire se il trasferimento dei beni costituisce o meno cessione d’azienda ciò che rileva è la possibile prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario, con un complesso di beni materiali e immateriali che gli permetta di svolgere un’attività economica autonoma e attuale e che mantenga la sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento.

Fonte: Il Sole 24Ore

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