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Quando è ammessa la trasformazione in società semplice

Qualora ricorrano le condizioni richieste dall’articolo 1 della legge 197/2022 è possibile la trasformazione agevolata in società semplice.

La domanda

La società con il codice Ateco 682001 è proprietaria di un complesso costituito da più unità abitative accatastate A/3 con destinazione Rta. La società non ha mai gestito l’attività dando in locazione a terzi i quali organizzano i servizi richiesti dalla normativa. La società da due anni è inattiva e l’immobile non è locato. La società è partecipata da due società già esistenti al 30 settembre 2022. Si chiede se la società possa avvalersi delle agevolazioni di cui alla legge 197/2022 per la trasformazione dall’attuale forma giuridica a società semplice per la mera gestione immobiliare.
A.G. – Lido di Camaiore

Qualora ricorrano le condizioni richieste dall’articolo 1, comma 100 della legge 197/2022 è possibile la trasformazione agevolata in società semplice.

In particolare il comma 100 come modificato dal decreto proroghe (Dl 132/2023) dispone che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 novembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in società semplici. La norma non pone limiti al requisito soggettivo dei soci nei confronti dei quali la società può procedere all’assegnazione agevolata dei beni che pertanto possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche, come nel caso del lettore.

La trasformazione agevolata in società semplice è consentita alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione:

a) dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;

b) dei beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Pertanto, salvi i dovuti approfondimenti, si ritiene che la società indicata nel quesito possa beneficiare della normativa agevolativa.

Fonte: Il Sole 24Ore

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