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Titolare effettivo trasparente con la personalità giuridica

Enti del Terzo settore e comunicazione del titolare effettivo: la normativa antiriciclaggio lascia aperte alcune questioni da risolvere.

Enti del Terzo settore e comunicazione del titolare effettivo: la normativa antiriciclaggio lascia aperte alcune questioni da risolvere.

In vista della scadenza del prossimo 11 dicembre, che impone ad associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica di comunicare i titolari effettivi dell’ente, il primo nodo da sciogliere riguarda la possibilità o meno di estendere tale adempimento agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rnasd).

La normativa antiriciclaggio ( articolo 21 Dlgs 231/2007) prevede che gli enti dotati di personalità giuridica ai sensi del Dpr 361/00 debbano comunicare al Registro imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi. Stante il richiamo al solo Dpr 361/00, una prima questione si pone con riferimento alla applicabilità o meno dell’adempimento agli enti del terzo settore (Ets) e agli sportivi, per i quali, in deroga al procedimento del Dpr 361, è prevista la possibilità di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nei rispettivi registri (Runts e Rnasd) previo controllo notarile sui relativi requisiti.

Nessun dubbio sembra sussistere per gli Ets e per gli enti sportivi che, prima dell’iscrizione nei nuovi registri, risultavano già riconosciuti ai sensi del Dpr 361/00. Per tali enti, infatti, la nuova iscrizione nel Runts e nel Rnasd non determina il venir meno del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del Dpr 361/00, che viene solo “sospesa” ( articolo 22 del Cts e articolo 14 Dlgs 39/21).

Pur in assenza di un espresso richiamo normativo, si ritiene inoltre che siano tenuti all’adempimento anche gli Ets e gli enti sportivi che acquistano la personalità giuridica direttamente con l’iscrizione Runts e Rnasd, attraverso le nuove procedure. Questa appare l’interpretazione più coerente con la ratio dell’adempimento, tenuto conto anche che la disciplina in esame è prevista in attuazione della direttiva Ue 2015/849, che include nell’ambito di applicazione le fondazioni, i trust e istituti giuridici analoghi (si vedano studio 1/2023 commissione Antiriciclaggio del Notariato e linee guida Cndcec febbraio 2021). Altro aspetto problematico riguarda i soggetti che gli Ets devono a comunicare quali titolari effettivi. Una nozione che per le fondazioni e associazioni è da individuarsi cumulativamente nelle figure:

il fondatore (se in vita);

nei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;

nei beneficiari.

A tal proposito, la prima questione si pone nel caso in cui il fondatore sia una persona giuridica. In questo caso, in linea con la definizione di titolare effettivo ( articolo 20, Dlgs 231/2007), l’ente dovrebbe individuare la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Qualora il fondatore sia una società o altra persona giuridica, adottando una interpretazione prudenziale e restrittiva, appare ragionevole verificare se vi siano persone fisiche che, per il tramite del fondatore o in rappresentanza dello stesso, esercitano un controllo sulle decisioni dell’ente.

Con riferimento, invece, ai titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione, all’interno di tale categoria dovrebbero rientrare i soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno dell’ente. E proprio con riferimento agli amministratori che si pone il problema se sia sufficiente indicare soli quelli muniti di delega o tutti i componenti del Consiglio. A rigore, in linea con l’orientamento di prassi del Cndcec dovrebbero essere indicati solo quelli muniti di legale rappresentanza, con la conseguenza che gli Ets potrebbero individuare quali titolari effettivi oltre al presidente, al direttore generale anche i membri del Cda che abbiano specifiche deleghe.

Tale interpretazione, d’altro canto, appare in linea con la direttiva comunitaria, che per le fondazioni, i trust e gli istituti affini, identifica quali titolari effettivi – oltre ai costituenti, ai beneficiari, ai trustee e ai guardiani – anche le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo sul trust o sull’ente.

Fonte: Il Sole 24Ore

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