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Ricerca e sviluppo, termini ordinari con la violazione del manuale di Frascati

La sentenza 738 Cgt Marche annulla l'atto di recupero dell'Agenzia Entrate per mancanza di spettanza, non inesistenza.

La contestazione di un credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente fruito per presunta violazione del «manuale di Frascati» deve essere considerato un credito non spettante e non inesistente. Ne consegue che i termini di decadenza del potere di rettifica dell’agenzia delle Entrate sono quelli ordinari e non gli otto anni previsti per i crediti inesistenti. In ogni caso, poi, se l’impresa ha brevettato la ricerca per la quale ha fruito del credito (anche sotto forma di brevetto di utilità e non di invenzione) ricorre anche il requisito della novità previsto dal manuale di Frascati. A fornire questi interessanti principi è stata la sezione n. 1 della Cgt di secondo grado delle Marche con la sentenza n. 738 depositata il 21 settembre 2023.

Nel caso in esame, l’agenzia delle Entrate avviava un’attività di verifica nei confronti di una Srl al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per l’accesso al credito d’imposta ricerca e sviluppo maturato nel periodo d’imposta 2015 e interamente utilizzato in compensazione dalla società nel successivo periodo d’imposta 2016. Al termine di questa verifica, veniva contestata l’assenza del requisito della novità e l’assenza del rischio di insuccesso tecnico, e quindi l’indebito utilizzo del credito d’imposta. A seguito del contenzioso incardinato, dopo un primo grado sfavorevole, in sede d’appello la società accertata ribadiva l’illegittimità della pretesa impositiva subita. In particolare, nelle articolate motivazioni espresse nella sentenza d’appello, il collegio giudicante:

• ha riconosciuto l’illegittimità dell’atto di recupero notificato dall’agenzia delle Entrate in quanto facente riferimento ad un credito d’imposta considerato “non spettante” (e non, viceversa, «inesistente», fattispecie che, viceveresa, avrebbe giustificato l’allungamento del periodo di accertamento ad otto anni). Pertanto, nel caso specifico l’atto di recupero avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2020 (e non, come è stato fatto, in data 31 maggio 2021);

• ha rilevato l’assenza di un comportamento in «abuso di potere» da parte dell’agenzia delle Entrate, considerato che la richiesta di parere tecnico al Mise da parte della stessa costituiva una mera facoltà e non un obbligo (ex articolo 8, comma 2, Dm 27 maggio 2015);

• ha evidenziato che né la legge ( articolo 3 Dl 145/13 e Dm 27 maggio 2015) né la prassi ministeriale né la il Manuale di Frascati richiedono l’ottenimento di una privativa industriale di brevetto per invenzione al fine del soddisfacimento del requisito di “innovazione” dei progetti di ricerca e sviluppo. Ciò in quanto nel concetto di “innovazione” devono essere ricompresi sia i brevetti di utilità sia i brevetti di invenzione (che, viceversa, si differenziano per il diverso periodo di tutela legale del brevetto). Pertanto, la registrazione di un brevetto di utilità presuppone certamente l’innovazione, in ciò determinando, nel caso specifico, il riconoscimento della legittimità del credito d’imposta ricerca e sviluppo).

Fonte: Il Sole 24Ore

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